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Testo
<blockquote data-quote="Albano50" data-source="post: 628519" data-attributes="member: 37503"><p>Se quelli dell'ultimo piano vogliono cose "particolari" ne pagheranno anche l'eventuale costo maggiore.</p><p>Per il punto 2 aspettavo l'intervento di qualche amministratore di condominio ma se vuoi il mio parere leggendo la tua domanda direi che tu devi partecipare solo per i millesimi coperti dal tetto.</p><p>Le regole generali sono queste.</p><p>L'articolo 1123 del codice civile in materia di ripartizione delle spese tra condomini stabilisce la regola generale secondo la quale "<em>le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza, sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno salvo diversa convenzione</em>".</p><p>Dice pure che< <em>se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne.</em>></p><p> Dall'enunciato comma si desume che, nel caso in cui il tetto copra l'intero edificio, le spese di manutenzione devono essere sostenute da tutti i condomini in base ai millesimi di proprietà. Se però le spese riguardano un tetto che, per la conformazione dello stabile, copre solo una parte dell'edificio o parti di edificio in misura differente, le stesse devono essere ripartite solo tra i condomini proprietari delle unità immobiliari coperte dal tetto. Lo stesso dicasi nell'ipotesi in cui il tetto copra in misura differente diverse abitazioni. In questo caso le spese andranno ripartite in proporzione alla superficie coperta dal tetto oggetto di rifacimento.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Albano50, post: 628519, member: 37503"] Se quelli dell'ultimo piano vogliono cose "particolari" ne pagheranno anche l'eventuale costo maggiore. Per il punto 2 aspettavo l'intervento di qualche amministratore di condominio ma se vuoi il mio parere leggendo la tua domanda direi che tu devi partecipare solo per i millesimi coperti dal tetto. Le regole generali sono queste. L'articolo 1123 del codice civile in materia di ripartizione delle spese tra condomini stabilisce la regola generale secondo la quale "[I]le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza, sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno salvo diversa convenzione[/I]". Dice pure che< [I]se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne.[/I]> Dall'enunciato comma si desume che, nel caso in cui il tetto copra l'intero edificio, le spese di manutenzione devono essere sostenute da tutti i condomini in base ai millesimi di proprietà. Se però le spese riguardano un tetto che, per la conformazione dello stabile, copre solo una parte dell'edificio o parti di edificio in misura differente, le stesse devono essere ripartite solo tra i condomini proprietari delle unità immobiliari coperte dal tetto. Lo stesso dicasi nell'ipotesi in cui il tetto copra in misura differente diverse abitazioni. In questo caso le spese andranno ripartite in proporzione alla superficie coperta dal tetto oggetto di rifacimento. [/QUOTE]
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