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Testo
<blockquote data-quote="angelhouse" data-source="post: 157921" data-attributes="member: 35939"><p>Il pagamento dell'imposta vanno fatti entro 30 giorni dalla data degli atti. </p><p>Il pagamento dell'annualità successiva va effettuato entro il ventesimo giorno dalla data di scadenza annuale. </p><p>SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO </p><p>Nuove sanzioni in vigore dal 01/04/1998 (art.1 D. Lgs. 473/1997). </p><p>Dal 1/4/1998, in caso di ritardato pagamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione, si applicano le seguenti soprattasse:</p><p> versamento effettuato tra il 21° ed il 50° giorno: soprattassa del 15%; </p><p> versamento effettuato tra il 51° ed il 1° anno: soprattassa del 20%; </p><p> versamento effettuato oltre il 1° anno: soprattassa del 30%. </p><p> sono inoltre dovuti gli interessi del 2,5% annuo sull'imposta dovuta</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="angelhouse, post: 157921, member: 35939"] Il pagamento dell'imposta vanno fatti entro 30 giorni dalla data degli atti. Il pagamento dell'annualità successiva va effettuato entro il ventesimo giorno dalla data di scadenza annuale. SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO Nuove sanzioni in vigore dal 01/04/1998 (art.1 D. Lgs. 473/1997). Dal 1/4/1998, in caso di ritardato pagamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione, si applicano le seguenti soprattasse: versamento effettuato tra il 21° ed il 50° giorno: soprattassa del 15%; versamento effettuato tra il 51° ed il 1° anno: soprattassa del 20%; versamento effettuato oltre il 1° anno: soprattassa del 30%. sono inoltre dovuti gli interessi del 2,5% annuo sull'imposta dovuta [/QUOTE]
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