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Testo
<blockquote data-quote="Airmax" data-source="post: 547296" data-attributes="member: 71875"><p>Io ignorantemente copio la legge da te citata :</p><p>"<em><strong>In caso di cessazione del rapporto</strong> di locazione relativo agli immobili [...] che <strong>non sia dovuta</strong> <strong>a risoluzione</strong> per inadempimento o disdetta o recesso <strong>del conduttore</strong> o a una delle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (<span style="color: #ff0000"><strong>fallimento dell'attività</strong></span>), <strong>il conduttore ha diritto</strong>, [...], <strong>ad una indennità pari a 18 mensilità</strong> dell’ultimo canone corrisposto; [...] . <strong>Il conduttore ha diritto ad una ulteriore indennità pari all’importo di quelle rispettivamente sopra previste qualora l’immobile venga</strong>, da chiunque, <strong>adibito all’esercizio della stessa attività o di attività incluse nella medesima tabella merceologica </strong>che siano affini a quella già esercitata dal conduttore uscente ed ove il nuovo esercizio venga iniziato entro un anno dalla cessazione del precedente. L’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile è condizionata dall’avvenuta corresponsione dell’indennità [...]. L’indennità di cui al secondo comma deve essere corrisposta all’inizio del nuovo esercizio. [...]"</em></p><p></p><p>Mi sembra la risposta sia si.</p><p>Ma non so se ci siano leggi successive che modifichino questa.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Airmax, post: 547296, member: 71875"] Io ignorantemente copio la legge da te citata : "[I][B]In caso di cessazione del rapporto[/B] di locazione relativo agli immobili [...] che [B]non sia dovuta[/B] [B]a risoluzione[/B] per inadempimento o disdetta o recesso [B]del conduttore[/B] o a una delle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ([COLOR=#ff0000][B]fallimento dell'attività[/B][/COLOR]), [B]il conduttore ha diritto[/B], [...], [B]ad una indennità pari a 18 mensilità[/B] dell’ultimo canone corrisposto; [...] . [B]Il conduttore ha diritto ad una ulteriore indennità pari all’importo di quelle rispettivamente sopra previste qualora l’immobile venga[/B], da chiunque, [B]adibito all’esercizio della stessa attività o di attività incluse nella medesima tabella merceologica [/B]che siano affini a quella già esercitata dal conduttore uscente ed ove il nuovo esercizio venga iniziato entro un anno dalla cessazione del precedente. L’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile è condizionata dall’avvenuta corresponsione dell’indennità [...]. L’indennità di cui al secondo comma deve essere corrisposta all’inizio del nuovo esercizio. [...]"[/I] Mi sembra la risposta sia si. Ma non so se ci siano leggi successive che modifichino questa. [/QUOTE]
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