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Testo
<blockquote data-quote="matusalemme" data-source="post: 693603" data-attributes="member: 82466"><p>la norma dell'art. 1573 cod. civ. stabilisce - con norma imperativa - che " la locazione non può <strong>STIPULARSI</strong> per un tempo eccedente i trenta anni..."</p><p></p><p>ciò che la legge vuole evitare è l'assunzione -<em> a priori - </em>di un vincolo per un tempo eccedente il trentennio, e non il mero fatto della durata ultratrentennale della locazione</p><p></p><p>mi pare, quindi, che la situazione esposta sopra <strong>non </strong>rientri nel caso disciplinato dall'art. 1573 cod. civ. </p><p></p><p>nella fattispecie in esame le parti hanno stipulato all'origine una locazione con durata entro i termini di legge (6 anni)</p><p></p><p>poi, di sessennio in sessennio e per effetto di libere determinazioni di ciascuna delle parti (ognuna per conto proprio), il contratto si è rinnovato tacitamente di sei anni in sei anni, etc. etc., ed è arrivato fin sulla soglia di un ulteriore rinnovo (tacito) di altri sei anni (oltre i 30 anni), essendo sempre mancata la disdetta da parte di almeno una di esse un anno prima di ogni scadenza contrattuale</p><p></p><p>il meccanismo, plurimo e ciclico, ogni sei anni delle rinnovazioni tacite - senza che nessuna delle parti fosse obbligata <em>a priori </em>in tal senso - esclude l'esistenza o, meglio sarebbe dire,<strong> la stipula</strong> <strong>fin dall'origine</strong> di un vincolo ultratrentennale</p><p></p><p>detto altrimenti, non sussiste violazione della norma imperativa dell'art. 1573 cod. civ. </p><p>perchè ciascuna delle parti è sempre rimasta libera di far cessare la locazione con una propria unilaterale manifestazione di volontà </p><p></p><p>con buona pace per il proprietario, il contratto di locazione, quindi, si è ormai rinnovato per un altro sessennio ed alle stesse condizioni di quelle passate</p><p></p><p>si potrà discutere se la disdetta possa valere per la futura scadenza del prossimo sessennio e, se si darà risposta positiva al quesito, in tal caso la proprietà dovrà corrispondere al conduttore le 18-36 mensilità previste per la perdita dell'avviamento commerciale</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="matusalemme, post: 693603, member: 82466"] la norma dell'art. 1573 cod. civ. stabilisce - con norma imperativa - che " la locazione non può [B]STIPULARSI[/B] per un tempo eccedente i trenta anni..." ciò che la legge vuole evitare è l'assunzione -[I] a priori - [/I]di un vincolo per un tempo eccedente il trentennio, e non il mero fatto della durata ultratrentennale della locazione mi pare, quindi, che la situazione esposta sopra [B]non [/B]rientri nel caso disciplinato dall'art. 1573 cod. civ. nella fattispecie in esame le parti hanno stipulato all'origine una locazione con durata entro i termini di legge (6 anni) poi, di sessennio in sessennio e per effetto di libere determinazioni di ciascuna delle parti (ognuna per conto proprio), il contratto si è rinnovato tacitamente di sei anni in sei anni, etc. etc., ed è arrivato fin sulla soglia di un ulteriore rinnovo (tacito) di altri sei anni (oltre i 30 anni), essendo sempre mancata la disdetta da parte di almeno una di esse un anno prima di ogni scadenza contrattuale il meccanismo, plurimo e ciclico, ogni sei anni delle rinnovazioni tacite - senza che nessuna delle parti fosse obbligata [I]a priori [/I]in tal senso - esclude l'esistenza o, meglio sarebbe dire,[B] la stipula[/B] [B]fin dall'origine[/B] di un vincolo ultratrentennale detto altrimenti, non sussiste violazione della norma imperativa dell'art. 1573 cod. civ. perchè ciascuna delle parti è sempre rimasta libera di far cessare la locazione con una propria unilaterale manifestazione di volontà con buona pace per il proprietario, il contratto di locazione, quindi, si è ormai rinnovato per un altro sessennio ed alle stesse condizioni di quelle passate si potrà discutere se la disdetta possa valere per la futura scadenza del prossimo sessennio e, se si darà risposta positiva al quesito, in tal caso la proprietà dovrà corrispondere al conduttore le 18-36 mensilità previste per la perdita dell'avviamento commerciale [/QUOTE]
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