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Rinnovo opzione cedolare secca in caso di proroga
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Testo
<blockquote data-quote="luczan" data-source="post: 426436" data-attributes="member: 56431"><p>Grazie Irene,</p><p>volevo però segnalare che qui:</p><p><a href="http://www.cedolaresecca.net/info/rinnovo-opzione-cedolare-secca.html" target="_blank">Rinnovo opzione cedolare secca</a></p><p>a parere di chi scrive viene sostenuto che in sede di rinnovo sia <em>"... necessario per il nuovo periodo quadriennale ripetere l'invio della raccomandata all'inquilino"</em>.</p><p></p><p>E' interessante esaminare la Circolare 7.4.2011 riguardante la modalità di esercizio dell'opzione per l'applicazione del regime della cedolare secca:</p><p></p><p><em>1.3.2. Opzione in caso di proroga del contratto</em></p><p><em>In caso di proroga, anche tacita, del contratto di locazione, l’opzione per il regime della cedolare secca è esercitata nel termine per il versamento dell’imposta di registro, mediante il modello di cui al punto 8.2.</em></p><p></p><p>e al successivo punto:</p><p><em></em></p><p><em>2. Durata dell’opzione</em></p><p><em>2.1. Vincolatività dell’opzione</em></p><p><em>L’opzione vincola il locatore all’applicazione del regime della cedolare secca per <u>l’intero periodo di durata del contratto o della proroga </u>ovvero per il residuo periodo di durata del contratto nel caso di opzione esercitata nelle annualità successive alla prima.</em></p><p></p><p>Purtroppo è scritto "durata del contratto o della proroga" e non "durata del contratto e delle eventuali proroghe" quindi l'opzione del locatore ha per l'AdE una durata determinata e dal dato letterale pare che non si estenda certo alla proroga, essendo cioè scaduta e da dover essere riproposta.</p><p></p><p>L'articolo 3, comma 11, secondo periodo del D.Lgs. 23/2011 dispone che:</p><p><em>L'opzione non ha effetto se di essa il locatore non ha dato preventiva comunicazione al conduttore con lettera raccomandata, con la quale rinuncia ad esercitare la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo.<u> Le disposizioni di cui al presente comma sono inderogabili.</u></em><u> </u></p><p><u></u></p><p>L'invio preventivo della raccomandata all'inquilino è dunque inderogabile e dalla comunicazione preventiva dipende la validità dell'opzione. L'omesso invio della raccomandata comporta, infatti, l'inapplicabilità del regime della cedolare secca, né tantomeno è suscettibile di modifica in via convenzionale tra le parti contrattuali.</p><p></p><p></p><p>Ti confermo che la proroga per i transitori è possibile.</p><p>per l'Ade non ci sono problemi ho registrato proroghe di contratti transitori purchè la proroga sia della stessa durata ed alle stesse condizioni, perdurando i requisiti di transitorietà (con Iris, Siria e RLI ho anche prorogato transitori per durate diverse dalle originali).</p><p>Anzi ho anche registrato allo sportello scritture di variazioni di contratti transitori in essere modificandoli in 4+4 a canone libero. <u>dove il numero di contratto rimaneva l'originario e la durata dei 4+4 anni decorreva dalla originaria data iniziale</u> (il funzionario modificava la stessa registrazione originaria e le imposte di registro erano da versare riferendosi al numero di registrazione originale) .</p><p>In genere sono sempre state variazioni richieste dal conduttore per entrare in graduatorie di alloggi popolari ed accettate dagli stessi enti pubblici.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="luczan, post: 426436, member: 56431"] Grazie Irene, volevo però segnalare che qui: [URL='http://www.cedolaresecca.net/info/rinnovo-opzione-cedolare-secca.html']Rinnovo opzione cedolare secca[/URL] a parere di chi scrive viene sostenuto che in sede di rinnovo sia [I]"... necessario per il nuovo periodo quadriennale ripetere l'invio della raccomandata all'inquilino"[/I]. E' interessante esaminare la Circolare 7.4.2011 riguardante la modalità di esercizio dell'opzione per l'applicazione del regime della cedolare secca: [I]1.3.2. Opzione in caso di proroga del contratto In caso di proroga, anche tacita, del contratto di locazione, l’opzione per il regime della cedolare secca è esercitata nel termine per il versamento dell’imposta di registro, mediante il modello di cui al punto 8.2.[/I] e al successivo punto: [I] 2. Durata dell’opzione 2.1. Vincolatività dell’opzione L’opzione vincola il locatore all’applicazione del regime della cedolare secca per [U]l’intero periodo di durata del contratto o della proroga [/U]ovvero per il residuo periodo di durata del contratto nel caso di opzione esercitata nelle annualità successive alla prima.[/I] Purtroppo è scritto "durata del contratto o della proroga" e non "durata del contratto e delle eventuali proroghe" quindi l'opzione del locatore ha per l'AdE una durata determinata e dal dato letterale pare che non si estenda certo alla proroga, essendo cioè scaduta e da dover essere riproposta. L'articolo 3, comma 11, secondo periodo del D.Lgs. 23/2011 dispone che: [I]L'opzione non ha effetto se di essa il locatore non ha dato preventiva comunicazione al conduttore con lettera raccomandata, con la quale rinuncia ad esercitare la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo.[U] Le disposizioni di cui al presente comma sono inderogabili.[/U][/I][U] [/U] L'invio preventivo della raccomandata all'inquilino è dunque inderogabile e dalla comunicazione preventiva dipende la validità dell'opzione. L'omesso invio della raccomandata comporta, infatti, l'inapplicabilità del regime della cedolare secca, né tantomeno è suscettibile di modifica in via convenzionale tra le parti contrattuali. Ti confermo che la proroga per i transitori è possibile. per l'Ade non ci sono problemi ho registrato proroghe di contratti transitori purchè la proroga sia della stessa durata ed alle stesse condizioni, perdurando i requisiti di transitorietà (con Iris, Siria e RLI ho anche prorogato transitori per durate diverse dalle originali). Anzi ho anche registrato allo sportello scritture di variazioni di contratti transitori in essere modificandoli in 4+4 a canone libero. [U]dove il numero di contratto rimaneva l'originario e la durata dei 4+4 anni decorreva dalla originaria data iniziale[/U] (il funzionario modificava la stessa registrazione originaria e le imposte di registro erano da versare riferendosi al numero di registrazione originale) . In genere sono sempre state variazioni richieste dal conduttore per entrare in graduatorie di alloggi popolari ed accettate dagli stessi enti pubblici. [/QUOTE]
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