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Rinnovo opzione cedolare secca in caso di proroga
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Testo
<blockquote data-quote="luczan" data-source="post: 427079" data-attributes="member: 56431"><p>Bastimento espongo la mia valutazione.</p><p></p><p>L'articolo 3, comma 11, secondo periodo del D.Lgs. 23/2011 dispone che:</p><p><em>L'opzione non ha effetto se di essa il locatore non ha dato preventiva comunicazione al conduttore con lettera raccomandata, con la quale rinuncia ad esercitare la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo. Le disposizioni di cui al presente comma sono inderogabili.</em></p><p></p><p><u>A mio avviso però la Circolare n. 20/E ha esteso l'esonero dell'invio della raccomandata a tutti i contratti che prevedano ab origine l'adesione alla cedolare secca, e quindi di fatto ha già ex se derogato al dispositivo della Legge</u>.</p><p></p><p>Infatti c<em>on la circolare n. 26 del 2011, è stato precisato, con particolare riferimento all'applicazione del regime della cedolare secca per l'anno 2011, che per i contratti di locazione che prevedono espressamente la rinuncia agli aggiornamenti del canone non è necessario inviare al conduttore la comunicazione in questione. <u>Si ritiene che la medesima conclusione può essere estesa anche ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo che non rientrano nel regime transitorio del 2011, qualora nel contratto di locazione sia espressamente prevista la rinuncia ad esercitare la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo</u>.</em></p><p></p><p>Inoltre l'AdE con questa interpretazione non ha limitato a particolari circostanze l'esonero dell'invio della raccomandata (cioè alla sola prima registrazione) e quindi quanto indicato sopra vale sia in fase di rinnovo che proroga (circostanze che prolungano, rinnovano la durata sempre dello stesso contratto ed alle medesime condizioni).</p><p><u>Poichè le Circolari è vero non sono la Legge, sono però vincolanti per l'interpretazione adottata dalla Pubblica Amministrazione, e a questa gli stessi funzionari devono uniformarsi in qualsivoglia attività di verifica.</u></p><p><u></u></p><p><u>Per questo motivo ritengo che nessun funzionario potrà mai di fatto contestare questo richiamando l'art. 3, comma 11: ciò gli è impedito dalla Circolare Ministeriale n. 26 del 2011 che per lui è Legge.</u></p><p>Parimenti in caso di contenzioso lo stesso locatorepotrà richiamare la propria buona fede avendo applicato quanto consentito dalla Circolare stessa.</p><p></p><p>La circolare ha sopperito con il buon senso interpretativo quanto la Legge nella sua stringatezza ha sancito (primariamente a tutela del conduttore), evitando che la norma cioè si trasformasse in una ingiustificata e contraria alla buon fede vessazione del locatore.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="luczan, post: 427079, member: 56431"] Bastimento espongo la mia valutazione. L'articolo 3, comma 11, secondo periodo del D.Lgs. 23/2011 dispone che: [I]L'opzione non ha effetto se di essa il locatore non ha dato preventiva comunicazione al conduttore con lettera raccomandata, con la quale rinuncia ad esercitare la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo. Le disposizioni di cui al presente comma sono inderogabili.[/I] [U]A mio avviso però la Circolare n. 20/E ha esteso l'esonero dell'invio della raccomandata a tutti i contratti che prevedano ab origine l'adesione alla cedolare secca, e quindi di fatto ha già ex se derogato al dispositivo della Legge[/U]. Infatti c[I]on la circolare n. 26 del 2011, è stato precisato, con particolare riferimento all'applicazione del regime della cedolare secca per l'anno 2011, che per i contratti di locazione che prevedono espressamente la rinuncia agli aggiornamenti del canone non è necessario inviare al conduttore la comunicazione in questione. [U]Si ritiene che la medesima conclusione può essere estesa anche ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo che non rientrano nel regime transitorio del 2011, qualora nel contratto di locazione sia espressamente prevista la rinuncia ad esercitare la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo[/U].[/I] Inoltre l'AdE con questa interpretazione non ha limitato a particolari circostanze l'esonero dell'invio della raccomandata (cioè alla sola prima registrazione) e quindi quanto indicato sopra vale sia in fase di rinnovo che proroga (circostanze che prolungano, rinnovano la durata sempre dello stesso contratto ed alle medesime condizioni). [U]Poichè le Circolari è vero non sono la Legge, sono però vincolanti per l'interpretazione adottata dalla Pubblica Amministrazione, e a questa gli stessi funzionari devono uniformarsi in qualsivoglia attività di verifica. Per questo motivo ritengo che nessun funzionario potrà mai di fatto contestare questo richiamando l'art. 3, comma 11: ciò gli è impedito dalla Circolare Ministeriale n. 26 del 2011 che per lui è Legge.[/U] Parimenti in caso di contenzioso lo stesso locatorepotrà richiamare la propria buona fede avendo applicato quanto consentito dalla Circolare stessa. La circolare ha sopperito con il buon senso interpretativo quanto la Legge nella sua stringatezza ha sancito (primariamente a tutela del conduttore), evitando che la norma cioè si trasformasse in una ingiustificata e contraria alla buon fede vessazione del locatore. [/QUOTE]
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