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<blockquote data-quote="Antonello" data-source="post: 93871" data-attributes="member: 8160"><p>Il bello ed il buono di questo Forum è che si può dialogare ed esprimere il proprio pensiero per cercare di dare una risposta a se stessi ed anche a chi pone domande.</p><p>Ritorniamo al quesito che oramai conosciamo, quasi, a memoria.</p><p>Diciamo, anche, che è stato citato l'art. 674 (testamento) ma non è applicabile a questo caso.</p><p>Si è parlato dell'art. 522 che recita:</p><p>"<em>nelle successioni legittime la parte di colui che rinunzia si accresce a coloro che avrebbero concorso con il rinunziante, salvo il diritto di rappresentazione e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 571. Se il rinunziante è solo, l'eredità si devolve a coloro ai quali spetterebbe nel caso che egli mancasse</em>".</p><p>L'ultimo comma dell'art. 571 recita:</p><p>"<em>Se entrambi i genitori non possono e non vogliono venire alla successione e vi sono ulteriori discendenti, a questi ultimi si devolve, nel modo determinato dall'art. 569, la quota che sarebbe spettata a uno dei genitori in mancanza dell'altro</em>".</p><p>Da chiamare in causa anche l'art. 521, secondo comma, che recita:</p><p>"<em>Chi rinunzia all'eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato</em>".</p><p>Quindi, mio sereno ragionamento, essendo il padre dei due ragazzi premorto, l'eredità della nonna si devolve a questi ultimi.</p><p>Questi ultimi, rinunziando da soli o in due (522), è come se non esistessero (521).</p><p>Non esistendo eredi discendenti si ritorna al marito (nonno) della defunta (nonna) e ai collaterali di quest'ultima (571).</p><p>Le quote: 2/3 ed 1/3.</p><p>Se non ho commesso errori nell'interpretare gli articoli, il ragionamento deve essere questo sopra esposto.</p><p>Sono quà.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Antonello, post: 93871, member: 8160"] Il bello ed il buono di questo Forum è che si può dialogare ed esprimere il proprio pensiero per cercare di dare una risposta a se stessi ed anche a chi pone domande. Ritorniamo al quesito che oramai conosciamo, quasi, a memoria. Diciamo, anche, che è stato citato l'art. 674 (testamento) ma non è applicabile a questo caso. Si è parlato dell'art. 522 che recita: "[I]nelle successioni legittime la parte di colui che rinunzia si accresce a coloro che avrebbero concorso con il rinunziante, salvo il diritto di rappresentazione e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 571. Se il rinunziante è solo, l'eredità si devolve a coloro ai quali spetterebbe nel caso che egli mancasse[/I]". L'ultimo comma dell'art. 571 recita: "[I]Se entrambi i genitori non possono e non vogliono venire alla successione e vi sono ulteriori discendenti, a questi ultimi si devolve, nel modo determinato dall'art. 569, la quota che sarebbe spettata a uno dei genitori in mancanza dell'altro[/I]". Da chiamare in causa anche l'art. 521, secondo comma, che recita: "[I]Chi rinunzia all'eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato[/I]". Quindi, mio sereno ragionamento, essendo il padre dei due ragazzi premorto, l'eredità della nonna si devolve a questi ultimi. Questi ultimi, rinunziando da soli o in due (522), è come se non esistessero (521). Non esistendo eredi discendenti si ritorna al marito (nonno) della defunta (nonna) e ai collaterali di quest'ultima (571). Le quote: 2/3 ed 1/3. Se non ho commesso errori nell'interpretare gli articoli, il ragionamento deve essere questo sopra esposto. Sono quà. [/QUOTE]
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