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L'Esperto Immobiliare Risponde
Locazione Comodato Nuda Proprietà e Usufrutto
Rinunzia usufrutto
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<blockquote data-quote="Utente Cancellato 72152" data-source="post: 682772"><p>FONTE: <a href="https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-sesto/titolo-iii/capo-iv/sezione-i/art2814.html" target="_blank">Art. 2814 codice civile - Ipoteca sull'usufrutto e sulla nuda proprietà</a></p><p></p><p><span style="font-size: 22px"><strong>Dispositivo dell'art. 2814 Codice Civile</strong></span></p><p><a href="https://www.brocardi.it/fonti.html" target="_blank">Fonti</a> → <a href="https://www.brocardi.it/codice-civile/" target="_blank">Codice Civile</a> → <a href="https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-sesto/" target="_blank">LIBRO SESTO - Della tutela dei diritti</a> → <a href="https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-sesto/titolo-iii/" target="_blank">Titolo III - Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale</a> → <a href="https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-sesto/titolo-iii/capo-iv/" target="_blank">Capo IV - Delle ipoteche</a> → <a href="https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-sesto/titolo-iii/capo-iv/sezione-i/" target="_blank">Sezione I - Disposizioni generali</a></p><p>Le ipoteche costituite sull'usufrutto [<a href="https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-sesto/titolo-iii/capo-iv/sezione-i/art2810.html" target="_blank">2810</a> n. 2] si estinguono col cessare di questo [<a href="https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-terzo/titolo-v/capo-i/sezione-i/art979.html" target="_blank">979</a>, <a href="https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-terzo/titolo-v/capo-i/sezione-iv/art1014.html" target="_blank">1014</a>]. Tuttavia, <u><strong>se la cessazione si verifica per rinunzia</strong></u> o per abuso da parte dell'usufruttuario [<a href="https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-terzo/titolo-v/capo-i/sezione-iv/art1015.html" target="_blank">1015</a>] ovvero per acquisto della nuda proprietà da parte del medesimo [<a href="https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-terzo/titolo-v/capo-i/sezione-iv/art1014.html" target="_blank">1014</a> n. 2], <u><strong>l'ipoteca perdura</strong></u> fino a che non si verifichi l'evento che avrebbe altrimenti prodotto l'estinzione dell'usufrutto<a href="https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-sesto/titolo-iii/capo-iv/sezione-i/art2814.html#nota_6118" target="_blank">(1)</a>.</p><p>Se la nuda proprietà è gravata da ipoteca, questa, avvenendo l'estinzione dell'usufrutto [<a href="https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-terzo/titolo-v/capo-i/sezione-i/art979.html" target="_blank">979</a>, <a href="https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-terzo/titolo-v/capo-i/sezione-iv/art1014.html" target="_blank">1014</a>], si estende alla piena proprietà [<a href="https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-iii/capo-xv/art1815.html" target="_blank">1815</a>]. Ma nei casi in cui, secondo la disposizione del comma precedente, perdura l'ipoteca costituita sull'usufrutto, l'estensione non pregiudica il credito garantito con l'ipoteca stessa<a href="https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-sesto/titolo-iii/capo-iv/sezione-i/art2814.html#nota_6119" target="_blank">(2)</a>.</p><p></p><p><span style="font-size: 18px"><strong>Note</strong></span></p><p>(1) In forza del collegamento tra ipoteca ed usufrutto, <span style="color: rgb(226, 80, 65)">la garanzia ipotecaria si estingue per le cosiddette cause naturali di estinzione dell'usufrutto, ossia: per cessazione del diritto di <em>usufrutto</em> per <u>morte </u>dell'usufruttuario, per <u>scadenza del termine</u> convenzionalmente stabilito dalle parti, per <u>prescrizione estintiva</u> dell'usufrutto stesso <em>ex</em> art. <a href="https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-sesto/titolo-v/capo-i/sezione-i/art2934.html" target="_blank">2934</a> e per l'<u>avverarsi della condizione risolutiva</u> posta (v. <a href="https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-ii/capo-iii/art1353.html" target="_blank">1353</a>).</span></p><p><span style="color: rgb(226, 80, 65)"><strong><u>L'ipoteca non viene invece ad estinguersi nelle ipotesi di cessazione del diritto di usufrutto per rinunzia o abuso da parte dell'usufruttuario</u></strong></span>, o per l'acquisto della nuda proprietà da parte del medesimo, in quanto cause che discendono direttamente dalla volontà del titolare del diritto di usufrutto e quindi del debitore.</p><p>(2) Se si verifica l'ipotesi di differenti ipoteche contemporaneamente esistenti, una sopra la nuda proprietà e l'altra sul diritto di usufrutto, il titolare della prima ipoteca è legittimato <em>ex lege</em> ad espropriare il bene nella sua totalità, salvo poi scomputare dal ricavo e restituire il valore dell'usufrutto. Si specifica che tuttavia non è consentita l'operazione inversa.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Utente Cancellato 72152, post: 682772"] FONTE: [URL='https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-sesto/titolo-iii/capo-iv/sezione-i/art2814.html']Art. 2814 codice civile - Ipoteca sull'usufrutto e sulla nuda proprietà[/URL] [SIZE=6][B]Dispositivo dell'art. 2814 Codice Civile[/B][/SIZE] [URL='https://www.brocardi.it/fonti.html']Fonti[/URL] → [URL='https://www.brocardi.it/codice-civile/']Codice Civile[/URL] → [URL='https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-sesto/']LIBRO SESTO - Della tutela dei diritti[/URL] → [URL='https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-sesto/titolo-iii/']Titolo III - Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale[/URL] → [URL='https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-sesto/titolo-iii/capo-iv/']Capo IV - Delle ipoteche[/URL] → [URL='https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-sesto/titolo-iii/capo-iv/sezione-i/']Sezione I - Disposizioni generali[/URL] Le ipoteche costituite sull'usufrutto [[URL='https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-sesto/titolo-iii/capo-iv/sezione-i/art2810.html']2810[/URL] n. 2] si estinguono col cessare di questo [[URL='https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-terzo/titolo-v/capo-i/sezione-i/art979.html']979[/URL], [URL='https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-terzo/titolo-v/capo-i/sezione-iv/art1014.html']1014[/URL]]. Tuttavia, [U][B]se la cessazione si verifica per rinunzia[/B][/U] o per abuso da parte dell'usufruttuario [[URL='https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-terzo/titolo-v/capo-i/sezione-iv/art1015.html']1015[/URL]] ovvero per acquisto della nuda proprietà da parte del medesimo [[URL='https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-terzo/titolo-v/capo-i/sezione-iv/art1014.html']1014[/URL] n. 2],[B] [/B][U][B]l'ipoteca perdura[/B][/U] fino a che non si verifichi l'evento che avrebbe altrimenti prodotto l'estinzione dell'usufrutto[URL='https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-sesto/titolo-iii/capo-iv/sezione-i/art2814.html#nota_6118'](1)[/URL]. Se la nuda proprietà è gravata da ipoteca, questa, avvenendo l'estinzione dell'usufrutto [[URL='https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-terzo/titolo-v/capo-i/sezione-i/art979.html']979[/URL], [URL='https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-terzo/titolo-v/capo-i/sezione-iv/art1014.html']1014[/URL]], si estende alla piena proprietà [[URL='https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-iii/capo-xv/art1815.html']1815[/URL]]. Ma nei casi in cui, secondo la disposizione del comma precedente, perdura l'ipoteca costituita sull'usufrutto, l'estensione non pregiudica il credito garantito con l'ipoteca stessa[URL='https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-sesto/titolo-iii/capo-iv/sezione-i/art2814.html#nota_6119'](2)[/URL]. [SIZE=5][B]Note[/B][/SIZE] (1) In forza del collegamento tra ipoteca ed usufrutto, [COLOR=rgb(226, 80, 65)]la garanzia ipotecaria si estingue per le cosiddette cause naturali di estinzione dell'usufrutto, ossia: per cessazione del diritto di [I]usufrutto[/I] per [U]morte [/U]dell'usufruttuario, per [U]scadenza del termine[/U] convenzionalmente stabilito dalle parti, per [U]prescrizione estintiva[/U] dell'usufrutto stesso [I]ex[/I] art. [URL='https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-sesto/titolo-v/capo-i/sezione-i/art2934.html']2934[/URL] e per l'[U]avverarsi della condizione risolutiva[/U] posta (v. [URL='https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-ii/capo-iii/art1353.html']1353[/URL]). [B][U]L'ipoteca non viene invece ad estinguersi nelle ipotesi di cessazione del diritto di usufrutto per rinunzia o abuso da parte dell'usufruttuario[/U][/B][/COLOR], o per l'acquisto della nuda proprietà da parte del medesimo, in quanto cause che discendono direttamente dalla volontà del titolare del diritto di usufrutto e quindi del debitore. (2) Se si verifica l'ipotesi di differenti ipoteche contemporaneamente esistenti, una sopra la nuda proprietà e l'altra sul diritto di usufrutto, il titolare della prima ipoteca è legittimato [I]ex lege[/I] ad espropriare il bene nella sua totalità, salvo poi scomputare dal ricavo e restituire il valore dell'usufrutto. Si specifica che tuttavia non è consentita l'operazione inversa. [/QUOTE]
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