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L'Esperto Immobiliare Risponde
Locazione Comodato Nuda Proprietà e Usufrutto
Ripartizione spese condominiali tra locatore e conduttore in contratti di locazione " commerciale
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Testo
<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 274878" data-attributes="member: 31598"><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-size: 12px">Per i contratti a canone “libero” (4+4, turistico, commerciale ecc.) non esiste una tabella decisa per legge (come per i contratti agevolati). La legge n°392/1978 non prevede alcun particolare tipo di ripartizione delle spese tra locatore e conduttore, che è rimessa alla libera determinazione delle parti. Salvo diversa pattuizione contrattuale, le spese di manutenzione ordinaria, di cui agli art. 1576 e 1609 cod. civ. sono a carico del conduttore, quelle straordinarie rimangono a carico del locatore.</span> </span></p><p> </p><p> </p><p></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'Verdana'">Non spetta all’amministratore provvedere a ripartire le spese tra condomino e inquilino, salvo che simile incarico gli stato affidato dal proprietario del bene. E’ però pacifico che, qualora l’inquilino non provveda al versamento delle quote di spese previste a suo carico dalla legge (o dal contratto), è il condomino-locatore che deve intervenire per evitare di risultare moroso nei confronti del condominio.</span></span></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 274878, member: 31598"] [FONT=Verdana][SIZE=3]Per i contratti a canone “libero” (4+4, turistico, commerciale ecc.) non esiste una tabella decisa per legge (come per i contratti agevolati). La legge n°392/1978 non prevede alcun particolare tipo di ripartizione delle spese tra locatore e conduttore, che è rimessa alla libera determinazione delle parti. Salvo diversa pattuizione contrattuale, le spese di manutenzione ordinaria, di cui agli art. 1576 e 1609 cod. civ. sono a carico del conduttore, quelle straordinarie rimangono a carico del locatore.[/SIZE] [/FONT] [FONT=Verdana][SIZE=3][FONT=Verdana]Non spetta all’amministratore provvedere a ripartire le spese tra condomino e inquilino, salvo che simile incarico gli stato affidato dal proprietario del bene. E’ però pacifico che, qualora l’inquilino non provveda al versamento delle quote di spese previste a suo carico dalla legge (o dal contratto), è il condomino-locatore che deve intervenire per evitare di risultare moroso nei confronti del condominio.[/FONT][/SIZE][/FONT] [/QUOTE]
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