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Risoluzione 83E AdE Agenzia delle Entrate per Ape e bolli
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<blockquote data-quote="linda251" data-source="post: 355466" data-attributes="member: 5169"><p>Al riguardo, appare, inoltre, utile ricordare che per i contratti di locazione </p><p>registrati telematicamente, mediante le applicazioni “Locazioni web” “SIRIA” e </p><p>“IRIS” non è prevista la possibilità di trasmettere gli allegati. </p><p>Con la risoluzione n. 52 del 20 febbraio 2002, questa Agenzia ha precisato </p><p>che “questi ultimi possono essere presentati, insieme all’attestazione di avvenuta </p><p>registrazione del contratto restituita dal servizio telematico utilizzato dall’utente, </p><p>in forma cartacea”. Verificandosi tale evenienza, i contribuenti che producono, </p><p>in forma cartacea presso l’Ufficio dell’Agenzia delle entrate, l’attestato di </p><p>prestazione energetica allegato ad un contratto di locazione registrato </p><p>telematicamente, non sono tenuti alla corresponsione dell’imposta di registro.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="linda251, post: 355466, member: 5169"] Al riguardo, appare, inoltre, utile ricordare che per i contratti di locazione registrati telematicamente, mediante le applicazioni “Locazioni web” “SIRIA” e “IRIS” non è prevista la possibilità di trasmettere gli allegati. Con la risoluzione n. 52 del 20 febbraio 2002, questa Agenzia ha precisato che “questi ultimi possono essere presentati, insieme all’attestazione di avvenuta registrazione del contratto restituita dal servizio telematico utilizzato dall’utente, in forma cartacea”. Verificandosi tale evenienza, i contribuenti che producono, in forma cartacea presso l’Ufficio dell’Agenzia delle entrate, l’attestato di prestazione energetica allegato ad un contratto di locazione registrato telematicamente, non sono tenuti alla corresponsione dell’imposta di registro. [/QUOTE]
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