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<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 263233" data-attributes="member: 31598"><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-size: 12px">Solo in caso di immobile dichiarato inagibile (ad es. conseguente ad un evento sismico), il locatore può invocare la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta, a norma degli art. 1463 e seguenti del codice civile. Diversamente, vale quanto precisato da SGTorino. </span></span><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-size: 12px">Se le parti non trovano un accordo amichevole e se i lavori sono indifferibili e urgenti (da effettuarsi anche in via preventiva proprio per evitare il verificarsi di maggiori danni dipendenti da vetustà) il conduttore deve accettarli. Salvo deroghe codicistiche in contratto che limitino la responsabilità oggettiva del locatore, l’art. 1583 del codice civile dispone che “<em>se nel corso della locazione la cosa ha bisogno di riparazioni che non possono differirsi fino al termine del contratto, il conduttore deve tollerarle anche quando importano privazioni del godimento di parte della cosa locata</em>”. Tieni presente, però che a tenore dell’art. 1584 del codice civile “<em>se l’esecuzione delle riparazioni si protrae per oltre un sesto della locazione e, in ogni caso, per oltre venti giorni, il conduttore ha diritto ad una riduzione del corrispettivo, proporzionata all’intera durata delle riparazioni stesse e l’entità del mancato godimento. Indipendentemente dalla sua durata, se l’esecuzioni delle riparazioni rende inabitabile quella parte della casa che è necessaria per l’alloggio del conduttore e della sua famiglia, il conduttore può ottenere secondo le circostanze, lo scioglimento del contratto</em>”.</span></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 263233, member: 31598"] [FONT=Verdana][SIZE=3]Solo in caso di immobile dichiarato inagibile (ad es. conseguente ad un evento sismico), il locatore può invocare la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta, a norma degli art. 1463 e seguenti del codice civile. Diversamente, vale quanto precisato da SGTorino. [/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=3]Se le parti non trovano un accordo amichevole e se i lavori sono indifferibili e urgenti (da effettuarsi anche in via preventiva proprio per evitare il verificarsi di maggiori danni dipendenti da vetustà) il conduttore deve accettarli. Salvo deroghe codicistiche in contratto che limitino la responsabilità oggettiva del locatore, l’art. 1583 del codice civile dispone che “[I]se nel corso della locazione la cosa ha bisogno di riparazioni che non possono differirsi fino al termine del contratto, il conduttore deve tollerarle anche quando importano privazioni del godimento di parte della cosa locata[/I]”. Tieni presente, però che a tenore dell’art. 1584 del codice civile “[I]se l’esecuzione delle riparazioni si protrae per oltre un sesto della locazione e, in ogni caso, per oltre venti giorni, il conduttore ha diritto ad una riduzione del corrispettivo, proporzionata all’intera durata delle riparazioni stesse e l’entità del mancato godimento. Indipendentemente dalla sua durata, se l’esecuzioni delle riparazioni rende inabitabile quella parte della casa che è necessaria per l’alloggio del conduttore e della sua famiglia, il conduttore può ottenere secondo le circostanze, lo scioglimento del contratto[/I]”.[/SIZE][/FONT] [FONT=Verdana] [/FONT] [/QUOTE]
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