Andrea Prevosto 74

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Buongiorno a tutti, vorrei un parere.
Una signora affitta lo stesso appartamento da circa 35 anni a dei signori.
L' immobile ormai necessita di grossa menutenzione.
Rifare la parte idraulica, i sanitari e come minimo intervenire anche sul impianto elettrico.
Il contratto di locazione scade a giugnol 2014.
Volendo ristrutturare il proprietario può mandare via gli attuali inquilini in anticipo rispetto la scadenza contrattuale (anche per mettere in sicurezza l' immobile)?

Grazie a tutti spero che ci sia qualcuno che conosca bene l' argomento!
 
S

SGTorino

Ospite
presumo si tratti di un contratto che, con la legge 431/98, si è trasformato in un 4+4.
Effettivamente, questa legge prevede all'art 3 punto d) che il conduttore, alla prima scadenza, possa avvalersi della facoltà di diniego "quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilita' e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori". Al di là della fattispecie, appare però chiaro che tale facoltà sia concessa dalla normativa solo ad una scadenza ben precisa e non già durante il periodo di validità del contratto.
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
Solo in caso di immobile dichiarato inagibile (ad es. conseguente ad un evento sismico), il locatore può invocare la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta, a norma degli art. 1463 e seguenti del codice civile. Diversamente, vale quanto precisato da SGTorino. Se le parti non trovano un accordo amichevole e se i lavori sono indifferibili e urgenti (da effettuarsi anche in via preventiva proprio per evitare il verificarsi di maggiori danni dipendenti da vetustà) il conduttore deve accettarli. Salvo deroghe codicistiche in contratto che limitino la responsabilità oggettiva del locatore, l’art. 1583 del codice civile dispone che “se nel corso della locazione la cosa ha bisogno di riparazioni che non possono differirsi fino al termine del contratto, il conduttore deve tollerarle anche quando importano privazioni del godimento di parte della cosa locata”. Tieni presente, però che a tenore dell’art. 1584 del codice civile “se l’esecuzione delle riparazioni si protrae per oltre un sesto della locazione e, in ogni caso, per oltre venti giorni, il conduttore ha diritto ad una riduzione del corrispettivo, proporzionata all’intera durata delle riparazioni stesse e l’entità del mancato godimento. Indipendentemente dalla sua durata, se l’esecuzioni delle riparazioni rende inabitabile quella parte della casa che è necessaria per l’alloggio del conduttore e della sua famiglia, il conduttore può ottenere secondo le circostanze, lo scioglimento del contratto”.
 

maria89

Nuovo Iscritto
Privato Cittadino
.... scusate mi aggiungo io che ho un'altra discussione attiva, ho due ragazzi (la ragazza è figlia di amici) sono entrati da un mese come ospiti ed ora vorrebbero convertire la loro permanenza in un contratto (sono stata una sciocca), ma tenendo conto che l'abitazione ha sempre avuto bisogno di lavori di manutenzione straordinaria cui io non potrei far fronte durante un periodo prolungato come quello di un contratto 4+4 allo stato attuale come potrei mandarli via? ..Il tetto è da rifare, ci sono infiltrazioni e umidità. Aspetto consiglio.
 

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