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Testo
<blockquote data-quote="ludovica83" data-source="post: 462523" data-attributes="member: 45256"><p>La Circ. n. 121/E dell'11 maggio 1998, al punto 2.1, precisa che " La detrazione compete anche al familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile sul quale vengono effettuati i lavori, purchè ne sostenga le spese (i bonifici di pagamento devono quindi, essere da lui eseguiti e le fatture devono essere a lui intestate). ...il titolo che legittima è costituito dall'essere "un familiare"...convivente con il possessore intestatario dell'immobile".</p><p></p><p>Da una lettura combinata della predetta Circolare e della recente Risoluzione n. 136 del 6 maggio 2002, si evince che la condizione cui la normativa vincola l'accesso del "familiare" al beneficio fiscale in esame è quello della mera convivenza.</p><p></p><p>Il familiare convivente con il possessore o detentore dell'immobile può usufruire dell'agevolazione se risultino essere effettivamente a suo carico le spese dei lavori già al momento dell'avvio della procedura coincidente con l'invio della dichiarazione di inizio lavori all'Amministrazione finanziaria. Non è necessario invece che l'abitazione nella quale convivono "familiare" ed intestatario dell'immobile costituisca per entrambi l'abitazione principale,<u> mentre è necessario che i lavori stessi siano effettuati su una delle abitazioni nelle quali si esplica il rapporto di convivenza. </u></p><p></p><p>Considerato che l'interpellante ha precisato di convivere con il proprietario dell'immobile oggetto dei lavori di ristrutturazione, lo stesso potrà usufruire dell'agevolazione fiscale di cui all'art. 1 della legge 449/97, e successive modificazioni a condizione che l'immobile oggetto dei lavori, <u>ancorché non costituisca l'abitazione principale, sia uno di quelli in cui si esplica la convivenza.</u></p><p><u></u></p><p><u><span style="font-size: 10px"><a href="http://www.espertorisponde.ilsole24ore.com/Documenti/ProblemaDellaSettimana/2009/042009/20090406/PRASSI/RIS_12_06_2002_184_E.pdf" target="_blank">http://www.espertorisponde.ilsole24ore.com/Documenti/ProblemaDellaSettimana/2009/042009/20090406/PRASSI/RIS_12_06_2002_184_E.pdf</a></span></u></p><p>----------------------------------------------- ----------------------------------------------------------</p><p>Questo significa che se il secondo immobile <u>è considerato al pari della casa per trascorrere le vacanze</u>, ed appunto è vuota <u>non occupata da terzi.</u></p><p>La convivenza padre e figlio può essere dimostrata dal certificato di stato di famiglia, il comodato gratuito in questo caso può restare verbale perché non necessario.</p><p></p><p>Cmq si può chiedere sempre conferma tramite <u>Interpello all'Agenzia delle Entrate</u> che risulta essere l'unico mezzo vincolante per la vostra pratica.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ludovica83, post: 462523, member: 45256"] La Circ. n. 121/E dell'11 maggio 1998, al punto 2.1, precisa che " La detrazione compete anche al familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile sul quale vengono effettuati i lavori, purchè ne sostenga le spese (i bonifici di pagamento devono quindi, essere da lui eseguiti e le fatture devono essere a lui intestate). ...il titolo che legittima è costituito dall'essere "un familiare"...convivente con il possessore intestatario dell'immobile". Da una lettura combinata della predetta Circolare e della recente Risoluzione n. 136 del 6 maggio 2002, si evince che la condizione cui la normativa vincola l'accesso del "familiare" al beneficio fiscale in esame è quello della mera convivenza. Il familiare convivente con il possessore o detentore dell'immobile può usufruire dell'agevolazione se risultino essere effettivamente a suo carico le spese dei lavori già al momento dell'avvio della procedura coincidente con l'invio della dichiarazione di inizio lavori all'Amministrazione finanziaria. Non è necessario invece che l'abitazione nella quale convivono "familiare" ed intestatario dell'immobile costituisca per entrambi l'abitazione principale,[U] mentre è necessario che i lavori stessi siano effettuati su una delle abitazioni nelle quali si esplica il rapporto di convivenza. [/U] Considerato che l'interpellante ha precisato di convivere con il proprietario dell'immobile oggetto dei lavori di ristrutturazione, lo stesso potrà usufruire dell'agevolazione fiscale di cui all'art. 1 della legge 449/97, e successive modificazioni a condizione che l'immobile oggetto dei lavori, [U]ancorché non costituisca l'abitazione principale, sia uno di quelli in cui si esplica la convivenza. [SIZE=2][URL]http://www.espertorisponde.ilsole24ore.com/Documenti/ProblemaDellaSettimana/2009/042009/20090406/PRASSI/RIS_12_06_2002_184_E.pdf[/URL][/SIZE][/U] ----------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- Questo significa che se il secondo immobile [U]è considerato al pari della casa per trascorrere le vacanze[/U], ed appunto è vuota [U]non occupata da terzi.[/U] La convivenza padre e figlio può essere dimostrata dal certificato di stato di famiglia, il comodato gratuito in questo caso può restare verbale perché non necessario. Cmq si può chiedere sempre conferma tramite [U]Interpello all'Agenzia delle Entrate[/U] che risulta essere l'unico mezzo vincolante per la vostra pratica. [/QUOTE]
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