Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Servizi
Nuova Discussione
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Chi siamo
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
L'Esperto Immobiliare Risponde
Donazione Eredità Successione Usucapione e Servitù
Ristrutturazione necessaria per casa proveniente da donazione. Le banche non concedono mutuo
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="Tobia" data-source="post: 521457" data-attributes="member: 5961"><p>parere personale: le donazioni creano problemi.</p><p></p><p><strong>opzione 1</strong></p><p>provi sentire dalle banche se accettano un'assicurazione sulle donazioni come garanzia</p><p></p><p><strong>opzione 2</strong></p><p>interpella le banche e chiedi se la risoluzione della donazione è vista come seconda donazione oppure l'immobile torna ad essere liberamente commerciabile.</p><p>Qualora le banche ritenessero l'immobile liberamente commerciabile allora dovresti fare una risoluzione della donazione e successivamente tuo marito dovrebbe effettuare una compravendita con prestazione di assistenza.</p><p>la <strong>compravendita con prestazione di assistenza</strong> (contratto di assistenza o cessione con obbligo di mantenimento) è un vero contratto di compravendita, ma è stipulato con una clausola di differimento del prezzo.</p><p></p><p>Così l'obbligo dell'onerato, resta in capo SOLO all'acquirente (tuo marito) e se il bene viene rivenduto ad un terzo questo è libero da vincoli (come la donazione) che restano in capo a voi.</p><p></p><p>In sostanza l'obbligo di assistenza non crea un diritto di sequela, come le ipoteche, i pignoramenti ecc</p><p>Fra l'altro il beneficiario-compratore , avendone i requisiti, potrà fruire delle agevolazioni prima casa</p><p></p><p>Quindi <strong>voi non pagherete un prezzo</strong> <strong>ma vi obbligherete ad eseguire a titolo di corrispettivo delle prestazioni di mantenimento</strong> che si sostanziano in obblighi di “dare” (fornire alimenti, medicinali , vestiario etc.), ed in obblighi di “fare” (assistenza , pulizia della persona e della casa, fare compagnia etc.) persino potendosi estendere l’ obbligo di versamento della retta ad un istituto per anziani o disabili se a tale struttura il "cedente " desiderasse ricorrere .</p><p></p><p>Non ha nessuna importanza che la prestazione venga eseguita o meno: il valore è dato dalla disponibilità ad assistere in caso di bisogno. Unica contestazione può essere fatta dal beneficiario per inadempienza dell'onerato, ma è pure difficile dimostrarlo se non in casi gravi ed evidenti.</p><p></p><p></p><p>peccato solo per tutte le tasse che si dovranno pagare per queste due operazioni.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Tobia, post: 521457, member: 5961"] parere personale: le donazioni creano problemi. [B]opzione 1[/B] provi sentire dalle banche se accettano un'assicurazione sulle donazioni come garanzia [B]opzione 2[/B] interpella le banche e chiedi se la risoluzione della donazione è vista come seconda donazione oppure l'immobile torna ad essere liberamente commerciabile. Qualora le banche ritenessero l'immobile liberamente commerciabile allora dovresti fare una risoluzione della donazione e successivamente tuo marito dovrebbe effettuare una compravendita con prestazione di assistenza. la [B]compravendita con prestazione di assistenza[/B] (contratto di assistenza o cessione con obbligo di mantenimento) è un vero contratto di compravendita, ma è stipulato con una clausola di differimento del prezzo. Così l'obbligo dell'onerato, resta in capo SOLO all'acquirente (tuo marito) e se il bene viene rivenduto ad un terzo questo è libero da vincoli (come la donazione) che restano in capo a voi. In sostanza l'obbligo di assistenza non crea un diritto di sequela, come le ipoteche, i pignoramenti ecc Fra l'altro il beneficiario-compratore , avendone i requisiti, potrà fruire delle agevolazioni prima casa Quindi [B]voi non pagherete un prezzo[/B] [B]ma vi obbligherete ad eseguire a titolo di corrispettivo delle prestazioni di mantenimento[/B] che si sostanziano in obblighi di “dare” (fornire alimenti, medicinali , vestiario etc.), ed in obblighi di “fare” (assistenza , pulizia della persona e della casa, fare compagnia etc.) persino potendosi estendere l’ obbligo di versamento della retta ad un istituto per anziani o disabili se a tale struttura il "cedente " desiderasse ricorrere . Non ha nessuna importanza che la prestazione venga eseguita o meno: il valore è dato dalla disponibilità ad assistere in caso di bisogno. Unica contestazione può essere fatta dal beneficiario per inadempienza dell'onerato, ma è pure difficile dimostrarlo se non in casi gravi ed evidenti. peccato solo per tutte le tasse che si dovranno pagare per queste due operazioni. [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
L'Esperto Immobiliare Risponde
Donazione Eredità Successione Usucapione e Servitù
Ristrutturazione necessaria per casa proveniente da donazione. Le banche non concedono mutuo
Alto