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Rogito appartamento con rate delle ristrutturazione della facciata ancora da pagare
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Testo
<blockquote data-quote="ccc1956" data-source="post: 270745" data-attributes="member: 26686"><p>che le rate le deve pagare la venditrice perche' quando hanno delibertato le spese era lei la proprietaria.</p><p>se non dovesse pagarle l'amministratore le cheidera' a te che potrai in seguito</p><p>rivalerti in causa sulla ex proprietaria e molto probabilmente avresti ragione.</p><p>lo dice anche la Cassazione.ordinanza del 3 dicembre 2010 n.24654</p><p>in tema di addebito delle spese condominiali si è espressa la Cassazione con una recentissima pronuncia (ordinanza del 3 dicemre 2010 n.24654 ) che impone una rimessa a punto della problematica .</p><p> </p><p>Sulla questione ,in linea generale, la giurisprudenza ha sostenuto che le spese straordinarie deliberate “ a cavallo “ della compravendita andassero imputate al cedente per quella parte relativa ad interventi deliberati e già eseguiti; al compratore invece la parte inerente le opere deliberate ma non ancora eseguite. .</p><p>L’ ordinanza citata , almeno per quanto riguarda “ i lavori di straordinaria manutenzione o di ristrutturazione o innovazioni “ ha rimesso in discussione detta impostazione <strong>stabilendo che tutta la spesa vada imputata a colui che risulta proprietario all’atto della delibera di approvazione della spesa. </strong></p><p>Se le parti contrattualmente non accennano alla problematica, le spese di cui in premessa competeranno al venditore, diversamente le parti potranno accordarsi diversamente.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ccc1956, post: 270745, member: 26686"] che le rate le deve pagare la venditrice perche' quando hanno delibertato le spese era lei la proprietaria. se non dovesse pagarle l'amministratore le cheidera' a te che potrai in seguito rivalerti in causa sulla ex proprietaria e molto probabilmente avresti ragione. lo dice anche la Cassazione.ordinanza del 3 dicembre 2010 n.24654 in tema di addebito delle spese condominiali si è espressa la Cassazione con una recentissima pronuncia (ordinanza del 3 dicemre 2010 n.24654 ) che impone una rimessa a punto della problematica . Sulla questione ,in linea generale, la giurisprudenza ha sostenuto che le spese straordinarie deliberate “ a cavallo “ della compravendita andassero imputate al cedente per quella parte relativa ad interventi deliberati e già eseguiti; al compratore invece la parte inerente le opere deliberate ma non ancora eseguite. . L’ ordinanza citata , almeno per quanto riguarda “ i lavori di straordinaria manutenzione o di ristrutturazione o innovazioni “ ha rimesso in discussione detta impostazione [B]stabilendo che tutta la spesa vada imputata a colui che risulta proprietario all’atto della delibera di approvazione della spesa. [/B] Se le parti contrattualmente non accennano alla problematica, le spese di cui in premessa competeranno al venditore, diversamente le parti potranno accordarsi diversamente. [/QUOTE]
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