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Testo
<blockquote data-quote="PyerSilvio" data-source="post: 438768" data-attributes="member: 55799"><p>Se citi questo articolo bisogna per forza ritenere che non distingui la differenza tra contratti reali e quelli obbligatori.</p><p>Inoltre la consegna è una cosa, se rogiti è ovvio che diventa tuo, il possesso è altra cosa.</p><p></p><p><span style="font-size: 15px"></span></p><p><span style="font-size: 15px"><strong>Note</strong></span></p><p>(1) In ordine agli effetti del contratto si distingue tra contratti ad effetti reali e ad effetti obbligatori: i primo hanno come immediata conseguenza il trasferimento o la costituzione del diritto e tale è, ad esempio, la compravendita di un bene di proprietà dell'alienante (v. <a href="http://www.brocardi.it/articoli/1591.html" target="_blank">1470</a> ss. c.c.); con i secondi, invece, la parte assume un obbligo, come accade per il venditore di un bene altrui (v. <a href="http://www.brocardi.it/articoli/1599.html" target="_blank">1478</a> c.c.).</p><p>In ordine alle modalità di conclusione si distingue tra contratti consensuali, che si perfezionano col consenso delle parti, e contratti reali, la cui perfezione esige anche la consegna del bene (ad esempio il deposito, v. <a href="http://www.brocardi.it/articoli/1898.html" target="_blank">1776</a> c.c.).</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="PyerSilvio, post: 438768, member: 55799"] Se citi questo articolo bisogna per forza ritenere che non distingui la differenza tra contratti reali e quelli obbligatori. Inoltre la consegna è una cosa, se rogiti è ovvio che diventa tuo, il possesso è altra cosa. [SIZE=4][B][/B] [B]Note[/B][/SIZE] (1) In ordine agli effetti del contratto si distingue tra contratti ad effetti reali e ad effetti obbligatori: i primo hanno come immediata conseguenza il trasferimento o la costituzione del diritto e tale è, ad esempio, la compravendita di un bene di proprietà dell'alienante (v. [URL='http://www.brocardi.it/articoli/1591.html']1470[/URL] ss. c.c.); con i secondi, invece, la parte assume un obbligo, come accade per il venditore di un bene altrui (v. [URL='http://www.brocardi.it/articoli/1599.html']1478[/URL] c.c.). In ordine alle modalità di conclusione si distingue tra contratti consensuali, che si perfezionano col consenso delle parti, e contratti reali, la cui perfezione esige anche la consegna del bene (ad esempio il deposito, v. [URL='http://www.brocardi.it/articoli/1898.html']1776[/URL] c.c.). [/QUOTE]
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