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Testo
<blockquote data-quote="Limpida" data-source="post: 208934" data-attributes="member: 14781"><p>In materia di sicurezza degli impianti, il nuovo Dm 37/2008, all'articolo 7, comma 6, prevede che nel caso in cui la «dichiarazione di conformità» di cui ai commi precedenti non sia più reperibile o non sia mai stata prodotta dalle imprese installatrici (ferme restando, per queste ultime, la responsabilità pecuniaria prevista dall'articolo 15 del Dm in esame), tale documento venga sostituito da una «dichiarazione di rispondenza», purché si tratti di impianti installati antecedentemente il 27 marzo 2008 (data di entrata in vigore del Dm medesimo). La «dichiarazione di rispondenza» si differenzia dalla «dichiarazione di conformità» principalmente per quanto riguarda i soggetti competenti a rilasciarla. Può, infatti, essere redatta, previo incarico da parte del proprietario dell'immobile e a seguito di sopralluoghi e accertamenti tecnici: o da un professionista abilitato e iscritto all'albo professionale, secondo le specifiche competenze tecniche richieste in relazione al singolo impianto; oppure, per gli impianti diversi da quelli indicati nell'articolo 5, comma 2, del Dm in esame, da un soggetto che da almeno cinque anni è responsabile tecnico di un'impresa abilitata a operare nel settore tecnico a cui si riferisce l'impianto (indipendentemente da ogni considerazione relativa all'impresa installatrice).Per quanto concerne il contenuto specifico che la «dichiarazione di rispondenza» deve avere, il Dm 37/2008, a differenza di quanto fatto per la «dichiarazione di conformità» tramite gli Allegati I e II, non fornisce un preciso modello da seguire. È verosimile, pertanto, ritenere che i soggetti abilitati a rilasciare le «dichiarazioni di rispondenza» possano prendere a riferimento l'Allegato II, previsto per i casi in cui la «dichiarazione di conformità» anziché essere resa direttamente dall'impresa installatrice, venga rilasciata successivamente dai responsabili degli uffici tecnici interni delle imprese non installatrici di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Limpida, post: 208934, member: 14781"] In materia di sicurezza degli impianti, il nuovo Dm 37/2008, all'articolo 7, comma 6, prevede che nel caso in cui la «dichiarazione di conformità» di cui ai commi precedenti non sia più reperibile o non sia mai stata prodotta dalle imprese installatrici (ferme restando, per queste ultime, la responsabilità pecuniaria prevista dall'articolo 15 del Dm in esame), tale documento venga sostituito da una «dichiarazione di rispondenza», purché si tratti di impianti installati antecedentemente il 27 marzo 2008 (data di entrata in vigore del Dm medesimo). La «dichiarazione di rispondenza» si differenzia dalla «dichiarazione di conformità» principalmente per quanto riguarda i soggetti competenti a rilasciarla. Può, infatti, essere redatta, previo incarico da parte del proprietario dell'immobile e a seguito di sopralluoghi e accertamenti tecnici: o da un professionista abilitato e iscritto all'albo professionale, secondo le specifiche competenze tecniche richieste in relazione al singolo impianto; oppure, per gli impianti diversi da quelli indicati nell'articolo 5, comma 2, del Dm in esame, da un soggetto che da almeno cinque anni è responsabile tecnico di un'impresa abilitata a operare nel settore tecnico a cui si riferisce l'impianto (indipendentemente da ogni considerazione relativa all'impresa installatrice).Per quanto concerne il contenuto specifico che la «dichiarazione di rispondenza» deve avere, il Dm 37/2008, a differenza di quanto fatto per la «dichiarazione di conformità» tramite gli Allegati I e II, non fornisce un preciso modello da seguire. È verosimile, pertanto, ritenere che i soggetti abilitati a rilasciare le «dichiarazioni di rispondenza» possano prendere a riferimento l'Allegato II, previsto per i casi in cui la «dichiarazione di conformità» anziché essere resa direttamente dall'impresa installatrice, venga rilasciata successivamente dai responsabili degli uffici tecnici interni delle imprese non installatrici di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto. [/QUOTE]
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