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Testo
<blockquote data-quote="PyerSilvio" data-source="post: 548087" data-attributes="member: 55799"><p>Le questioni non inibiscono ne incidono sulla procedura del ricorso in sanatoria.</p><p></p><p>Se vero e', che le procedure sono state avviate in quel tempo, la denuncia e' corretta.</p><p>Ovvero presentata quando si poteva.</p><p></p><p>Il condono e l'autodenuncia, hanno la propria ratio, per risolvere i due ambiti di responsabilita' civile e penale, rispetto all'abuso edilizio allora posto in essere.</p><p></p><p>Il pagamento delle oblazioni, estingue il delitto e la responsabilita' in ambito penale.</p><p>Che, per questo effetto appunto, viene condonato.</p><p>Diversamente il delitto e le sue conseguenze, si aggiungerebbero a quelle gia' in corso, oppure a quelle future.</p><p>Cio' non e' possibile perche' il reato e' estinto per legge.</p><p></p><p>Mentre nell'ambito civile, bisogna onorare tutti quegli adempimenti che il contribuente, sino ad ora non ha ottemperato.</p><p>Poiche' quel bene e' censito diversamente rispetto alla realta'.</p><p></p><p>Pagamenti ICI del passato, oneri di urbanizzazione, calcoli di IMU pregressi, costi di procedure e adempimenti vari, dovuti a questo o a quell'ente competente e che doveva rilasciare il nulla osta.</p><p></p><p>Oneri, contributi e spese, che vanno ricalcolate, con tutte quelle procedure di ravvedimento tardivo, che sono soggette a maggiorazioni, interessi, amnende e sanzioni.</p><p>Tutte da quantificare a cura del competente ufficio del comune e di ogni altro ente, a spese esclusive del o dei proprietari.</p><p></p><p>Che aumenteranno, di giorno in giorno, se non verranno ottemperate.</p><p>Fino a quando non sara' rilasciata la concessione.</p><p></p><p>Altre condanne e pendenze che riguardano uno o piu proprietari, seguono il loro corso indipendente.</p><p></p><p>Finche' il o i reati e la pene ad esse connesse, son si siano estinte.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="PyerSilvio, post: 548087, member: 55799"] Le questioni non inibiscono ne incidono sulla procedura del ricorso in sanatoria. Se vero e', che le procedure sono state avviate in quel tempo, la denuncia e' corretta. Ovvero presentata quando si poteva. Il condono e l'autodenuncia, hanno la propria ratio, per risolvere i due ambiti di responsabilita' civile e penale, rispetto all'abuso edilizio allora posto in essere. Il pagamento delle oblazioni, estingue il delitto e la responsabilita' in ambito penale. Che, per questo effetto appunto, viene condonato. Diversamente il delitto e le sue conseguenze, si aggiungerebbero a quelle gia' in corso, oppure a quelle future. Cio' non e' possibile perche' il reato e' estinto per legge. Mentre nell'ambito civile, bisogna onorare tutti quegli adempimenti che il contribuente, sino ad ora non ha ottemperato. Poiche' quel bene e' censito diversamente rispetto alla realta'. Pagamenti ICI del passato, oneri di urbanizzazione, calcoli di IMU pregressi, costi di procedure e adempimenti vari, dovuti a questo o a quell'ente competente e che doveva rilasciare il nulla osta. Oneri, contributi e spese, che vanno ricalcolate, con tutte quelle procedure di ravvedimento tardivo, che sono soggette a maggiorazioni, interessi, amnende e sanzioni. Tutte da quantificare a cura del competente ufficio del comune e di ogni altro ente, a spese esclusive del o dei proprietari. Che aumenteranno, di giorno in giorno, se non verranno ottemperate. Fino a quando non sara' rilasciata la concessione. Altre condanne e pendenze che riguardano uno o piu proprietari, seguono il loro corso indipendente. Finche' il o i reati e la pene ad esse connesse, son si siano estinte. [/QUOTE]
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