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Testo
<blockquote data-quote="peopeo" data-source="post: 472917" data-attributes="member: 26910"><p>La locazione di immobile strumentale di durata 6+6 anni sottoscritto per l’abitazione A2 è regolare, in quanto la categoria catastale non ha influenza sulla validità del contratto. Gli uffici dell’Agenzia delle Entrate in fase di registrazione non sono tenuti a verificare la coerenza della categoria catastale con la destinazione d’uso dell’immobile, ma questo non significa che la situazione risulti regolare sotto tutti i profili.</p><p></p><p>Quindi, anche per prepararti con l’avvocato, le norme che il Comune potrebbe fare valere sono queste.</p><p></p><p>Essendo avvenuta, anche senza opere edilizie, una modificazione della destinazione d’uso dell’immobile da abitazione a ufficio, la variazione da A2 a A10 doveva essere effettuata per regolarità fiscale ai sensi del Rdl 652/1939 art. 20 comma 1. Il Comune può sollecitare ad effettuare detta variazione, anche con richiesta dei relativi arretrati di ICI / IMU, ai sensi della legge 311/2004 art. 1 comma 336.</p><p></p><p>Una ragione per cui spesso le variazioni catastali non vengono effettuate è che non tutti i comuni applicano le disposizioni della legge 311/2004 art. 1 comma 336.</p><p></p><p>Per quanto riguarda Roma, pare che gli studi medici operanti prima dell'11 febbraio 2007 abbiano ottenuto una deroga in applicazione della Circolare regionale del 14 luglio 2014. Vedi <a href="http://www.andiroma.it/dettaglio_news.php?id=110" target="_blank">ANDI Roma</a></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="peopeo, post: 472917, member: 26910"] La locazione di immobile strumentale di durata 6+6 anni sottoscritto per l’abitazione A2 è regolare, in quanto la categoria catastale non ha influenza sulla validità del contratto. Gli uffici dell’Agenzia delle Entrate in fase di registrazione non sono tenuti a verificare la coerenza della categoria catastale con la destinazione d’uso dell’immobile, ma questo non significa che la situazione risulti regolare sotto tutti i profili. Quindi, anche per prepararti con l’avvocato, le norme che il Comune potrebbe fare valere sono queste. Essendo avvenuta, anche senza opere edilizie, una modificazione della destinazione d’uso dell’immobile da abitazione a ufficio, la variazione da A2 a A10 doveva essere effettuata per regolarità fiscale ai sensi del Rdl 652/1939 art. 20 comma 1. Il Comune può sollecitare ad effettuare detta variazione, anche con richiesta dei relativi arretrati di ICI / IMU, ai sensi della legge 311/2004 art. 1 comma 336. Una ragione per cui spesso le variazioni catastali non vengono effettuate è che non tutti i comuni applicano le disposizioni della legge 311/2004 art. 1 comma 336. Per quanto riguarda Roma, pare che gli studi medici operanti prima dell'11 febbraio 2007 abbiano ottenuto una deroga in applicazione della Circolare regionale del 14 luglio 2014. Vedi [url="http://www.andiroma.it/dettaglio_news.php?id=110"]ANDI Roma[/url] [/QUOTE]
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