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Scadenza contratto ad uso alberghiero
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<blockquote data-quote="matusalemme" data-source="post: 701358" data-attributes="member: 82466"><p>Alcune precisazioni:</p><p></p><p>1. se il proprietario trasformerà l'immobile (oggi adibito ad attività alberghiera) in appartamenti da vendere a terzi, non sussisterà alcun diritto alle indennità supplementari (le seconde 21);</p><p></p><p>2. se, invece, dopo aver effettuato i necessari lavori di ristrutturazione (ed in alternativa all'affittanza privata), vi attiverà un'attività imprenditoriale - diretta o tramite terzi - di residence, cav, locazione turistica, etc.. dovrà corrispondere le ulteriori 21 mensilità, trattandosi di attività analoga o, quanto meno, affine a quella alberghiera;</p><p></p><p>3. assolutamente nessun problema circa il rischio di perdere le prime (e,nel caso di cui al precedente punto 2, le seconde) 21 mensilità se Marchise85 tarderà a restituire l'immobile DOPO la scadenza contrattuale.</p><p>Ciò in quanto l'art. 34 legge 392/78 fa conseguire la perdita dell'indennità solo se la cessazione del contratto sia dovuta a RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO o disdetta o recesso del conduttore oppure per una delle procedure concorsuali.</p><p>Se Marchise adempirà regolarmente ad obblighi ed obbligazioni fino alla SCADENZA, il contratto - scaduto - non potrà risolversi per inadempimento all'obbligo di restituzione dell'immobile per il semplice motivo che un contratto può risolversi solo - prima- della sua scadenza contrattuale, e non dopo.</p><p>Per l'ipotesi di mancata esatta restituzione, si tratterà - soltanto - di un problema di mora nella restituzione (obbligo post-contrattuale), con le - limitate e tassative - conseguenze di cui all'art. 1591 cod. civ.</p><p></p><p>Se Marchise dovesse avere qualche dubbio in proposito, potrà rivolgersi per un illuminante parere anche al suo avvocato che ha già dimostrato di essere munito dei necessari attributi.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="matusalemme, post: 701358, member: 82466"] Alcune precisazioni: 1. se il proprietario trasformerà l'immobile (oggi adibito ad attività alberghiera) in appartamenti da vendere a terzi, non sussisterà alcun diritto alle indennità supplementari (le seconde 21); 2. se, invece, dopo aver effettuato i necessari lavori di ristrutturazione (ed in alternativa all'affittanza privata), vi attiverà un'attività imprenditoriale - diretta o tramite terzi - di residence, cav, locazione turistica, etc.. dovrà corrispondere le ulteriori 21 mensilità, trattandosi di attività analoga o, quanto meno, affine a quella alberghiera; 3. assolutamente nessun problema circa il rischio di perdere le prime (e,nel caso di cui al precedente punto 2, le seconde) 21 mensilità se Marchise85 tarderà a restituire l'immobile DOPO la scadenza contrattuale. Ciò in quanto l'art. 34 legge 392/78 fa conseguire la perdita dell'indennità solo se la cessazione del contratto sia dovuta a RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO o disdetta o recesso del conduttore oppure per una delle procedure concorsuali. Se Marchise adempirà regolarmente ad obblighi ed obbligazioni fino alla SCADENZA, il contratto - scaduto - non potrà risolversi per inadempimento all'obbligo di restituzione dell'immobile per il semplice motivo che un contratto può risolversi solo - prima- della sua scadenza contrattuale, e non dopo. Per l'ipotesi di mancata esatta restituzione, si tratterà - soltanto - di un problema di mora nella restituzione (obbligo post-contrattuale), con le - limitate e tassative - conseguenze di cui all'art. 1591 cod. civ. Se Marchise dovesse avere qualche dubbio in proposito, potrà rivolgersi per un illuminante parere anche al suo avvocato che ha già dimostrato di essere munito dei necessari attributi. [/QUOTE]
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