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Testo
<blockquote data-quote="clara.mariotti@gmail" data-source="post: 699164" data-attributes="member: 82792"><p>la parte d interesse credo sia la seguente: </p><p>3) Condizioni sospensive dell’efficacia della proposta d’acquisto</p><p>L’efficacia della presente proposta è subordinata all’esito positivo delle pratiche, edilizia, catastale e ulteriori adempimenti alle stesse connessi, su indicate e relative all’ottenimento del certificato di abitabilità del sottotetto adibito a tavernetta munita di bagno, nonché alla consegna, entro e non oltre il 30/09/2021, di tutta la documentazione di riferimento in regola con le normative vigenti.</p><p>La presente proposta è subordinata, altresì, all’ottenimento di erogazione di mutuo ipotecario da parte dell’istituto mutuante incaricato.</p><p>Il mancato puntuale avveramento delle condizioni sospensive, a cui è subordinata la presente proposta determinerà il venir meno di ogni efficacia contrattuale della stessa e determinerà l’obbligo in capo ai venditori di restituire la somma di cui al punto a) della clausola n. 2) entro e non oltre dieci giorni il decorso di giorni dieci dal 30/09/2021. In caso di ritardata restituzione dell’importo indicato sarà a carico dei venditori l’ulteriore importo giornaliero a titolo di penale di € 100,00.</p><p>La somma versata come da punto 2) a) dovrà essere restituita tramite bonifico bancario verso l’IBAN...</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="clara.mariotti@gmail, post: 699164, member: 82792"] la parte d interesse credo sia la seguente: 3) Condizioni sospensive dell’efficacia della proposta d’acquisto L’efficacia della presente proposta è subordinata all’esito positivo delle pratiche, edilizia, catastale e ulteriori adempimenti alle stesse connessi, su indicate e relative all’ottenimento del certificato di abitabilità del sottotetto adibito a tavernetta munita di bagno, nonché alla consegna, entro e non oltre il 30/09/2021, di tutta la documentazione di riferimento in regola con le normative vigenti. La presente proposta è subordinata, altresì, all’ottenimento di erogazione di mutuo ipotecario da parte dell’istituto mutuante incaricato. Il mancato puntuale avveramento delle condizioni sospensive, a cui è subordinata la presente proposta determinerà il venir meno di ogni efficacia contrattuale della stessa e determinerà l’obbligo in capo ai venditori di restituire la somma di cui al punto a) della clausola n. 2) entro e non oltre dieci giorni il decorso di giorni dieci dal 30/09/2021. In caso di ritardata restituzione dell’importo indicato sarà a carico dei venditori l’ulteriore importo giornaliero a titolo di penale di € 100,00. La somma versata come da punto 2) a) dovrà essere restituita tramite bonifico bancario verso l’IBAN... [/QUOTE]
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