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Testo
<blockquote data-quote="matusalemme" data-source="post: 721589" data-attributes="member: 82466"><p>certo che il contratto di comodato è un contratto tipico</p><p></p><p>com'è altrettanto vero che <strong>due contratti di comodato reciproci</strong> - in un unico atto od in due atti collegati soggettivamente - integrano una <strong>permuta</strong>, ossia uno scambio di diritti aventi per oggetto i due beni rispettivi,così come stabilito dall'art. 1552 cod. civ.</p><p></p><p>in virtù del contratto di comodato, il comodatario diviene titolare di un <strong>diritto personale di godimento del bene</strong> oggetto di comodato</p><p></p><p>lo scambio reciproco tra due soggetti che si concedono un bene in comodato costituiscono un baratto, uno scambio di case con cui due soggetti si scambiano - in via reciproca ed alla pari - il rispettivo diritto personale di godimento del proprio bene casa </p><p></p><p>se tra le due parti avviene una permuta con il trasferimento della proprietà dei due beni, saremo in presenza di una permuta tra due compravendite</p><p></p><p>se tra le due parti, invece, vien stipulata una permuta con il trasferimento in comodato del bene rispettivo, saremo in presenza di una permuta tra due comodati</p><p></p><p>come si spiega altrimenti che la dottrina riconosce la trasferibilità di diritti reali, crediti, <strong>contratti</strong> (cfr., così, Bianca, La vendita e la permuta, Torino, 1993, 1137; Cottino, Del riporto. Della permuta, Comm. Scialoja -Branca, Bologna, sub art. 1548- 1555,1981, 100)?</p><p></p><p>e a dimostrazione dell'ampiezza della fattispecie, la giurisprudenza della Suprema Corte ha riconosciuto una permuta sia nello <strong>scambio</strong> <strong>reciproco di servitù </strong>e di<strong> diritti di usufrutto</strong> (Trib. Lucera , 3 febbraio 1963 ,Giur. it. Rep. 1965, voce Permuta ,1), sia il <strong>contratto</strong> <strong>pluriennale di estinzione di servitù</strong> , in forza del quale ciascuna parte rinuncia alla servitù costituita in favore del proprio fondo in corrispettivo di reciproche ed analoghe concessioni (cfr. Corte Cass. 9 agosto 1983 n.5318 e Corte Cass. 29 luglio 1974 n. 2286)</p><p></p><p>per chi fosse interessato, i riferimenti sono stati tratti da Cesare Ruperto, La giurisprudenza sul codice civile coordinata con la dottrina, libro IV, artt. 1470- 1570 cod. civ., a cura di Marco Lipari- Fabrizio Pasi, Giuffrè, 2012, pag.1087 e segg.)</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="matusalemme, post: 721589, member: 82466"] certo che il contratto di comodato è un contratto tipico com'è altrettanto vero che [B]due contratti di comodato reciproci[/B] - in un unico atto od in due atti collegati soggettivamente - integrano una [B]permuta[/B], ossia uno scambio di diritti aventi per oggetto i due beni rispettivi,così come stabilito dall'art. 1552 cod. civ. in virtù del contratto di comodato, il comodatario diviene titolare di un [B]diritto personale di godimento del bene[/B] oggetto di comodato lo scambio reciproco tra due soggetti che si concedono un bene in comodato costituiscono un baratto, uno scambio di case con cui due soggetti si scambiano - in via reciproca ed alla pari - il rispettivo diritto personale di godimento del proprio bene casa se tra le due parti avviene una permuta con il trasferimento della proprietà dei due beni, saremo in presenza di una permuta tra due compravendite se tra le due parti, invece, vien stipulata una permuta con il trasferimento in comodato del bene rispettivo, saremo in presenza di una permuta tra due comodati come si spiega altrimenti che la dottrina riconosce la trasferibilità di diritti reali, crediti, [B]contratti[/B] (cfr., così, Bianca, La vendita e la permuta, Torino, 1993, 1137; Cottino, Del riporto. Della permuta, Comm. Scialoja -Branca, Bologna, sub art. 1548- 1555,1981, 100)? e a dimostrazione dell'ampiezza della fattispecie, la giurisprudenza della Suprema Corte ha riconosciuto una permuta sia nello [B]scambio[/B] [B]reciproco di servitù [/B]e di[B] diritti di usufrutto[/B] (Trib. Lucera , 3 febbraio 1963 ,Giur. it. Rep. 1965, voce Permuta ,1), sia il [B]contratto[/B] [B]pluriennale di estinzione di servitù[/B] , in forza del quale ciascuna parte rinuncia alla servitù costituita in favore del proprio fondo in corrispettivo di reciproche ed analoghe concessioni (cfr. Corte Cass. 9 agosto 1983 n.5318 e Corte Cass. 29 luglio 1974 n. 2286) per chi fosse interessato, i riferimenti sono stati tratti da Cesare Ruperto, La giurisprudenza sul codice civile coordinata con la dottrina, libro IV, artt. 1470- 1570 cod. civ., a cura di Marco Lipari- Fabrizio Pasi, Giuffrè, 2012, pag.1087 e segg.) [/QUOTE]
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