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<blockquote data-quote="Incipit" data-source="post: 306177" data-attributes="member: 51895"><p>Una recente sentenza della Cassazione n. 190095/11 <strong>ha condannato un’agenzia immobiliare</strong> a risarcire il danno perché non ha svolto regolarmente le visure ipotecarie: <em>“…Il mediatore è comunque tenuto ad un obbligo di corretta informazione secondo il criterio della media diligenza professionale”</em>.</p><p>Non solo! La Corte entrando nello specifico ha anche chiarito che “<em>…Ciò comprende, in positivo, l’obbligo di comunicare le circostanze a lui note o comunque conoscibili con la comune diligenza che si richiede al mediatore e, in negativo, il divieto di fornire informazioni su circostanze che non abbia controllato</em>”.</p><p> </p><p> </p><p> </p><p><em>La <strong>Visura Ipotecaria</strong> è l’atto di ispezionare i pubblici registri immobiliari, consultarne i titoli e le formalità trascritte per accertare e statuire la titolarità di un bene immobile verificandone la presenza di gravami come ipoteche, pignoramenti, citazioni, convenzioni, servitù e quant’altro, che ne possano limitare e/o caratterizzare tale immobile.</em></p><p> </p><p>In sostanza, certificare che l’immobile sia effettivamente del vostro venditore e che l’acquirente acquisti senza gravami pregiudizievoli.</p><p> </p><p> </p><p>La realtà di oggi dimostra che la professione dell’agente immobiliare e finanziario non deve limitarsi unicamente al solo operato dell’intermediazione.</p><p>Quando il cliente si affida al mediatore con fiducia, lo rende portavoce di tutte le sue esigenze e lo considera il<strong> professionista qualificato</strong> che lo condurrà alla conclusione dell’affare. Da quel momento il mediatore ha la <strong>massima responsabilità</strong> nell’eseguire <strong>tutte</strong> le attività necessarie per concludere al meglio la trattativa garantendo la massima sicurezza alle parti.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Incipit, post: 306177, member: 51895"] Una recente sentenza della Cassazione n. 190095/11 [B]ha condannato un’agenzia immobiliare[/B] a risarcire il danno perché non ha svolto regolarmente le visure ipotecarie: [I]“…Il mediatore è comunque tenuto ad un obbligo di corretta informazione secondo il criterio della media diligenza professionale”[/I]. Non solo! La Corte entrando nello specifico ha anche chiarito che “[I]…Ciò comprende, in positivo, l’obbligo di comunicare le circostanze a lui note o comunque conoscibili con la comune diligenza che si richiede al mediatore e, in negativo, il divieto di fornire informazioni su circostanze che non abbia controllato[/I]”. [B] [/B] [I]La [B]Visura Ipotecaria[/B] è l’atto di ispezionare i pubblici registri immobiliari, consultarne i titoli e le formalità trascritte per accertare e statuire la titolarità di un bene immobile verificandone la presenza di gravami come ipoteche, pignoramenti, citazioni, convenzioni, servitù e quant’altro, che ne possano limitare e/o caratterizzare tale immobile.[/I] In sostanza, certificare che l’immobile sia effettivamente del vostro venditore e che l’acquirente acquisti senza gravami pregiudizievoli. La realtà di oggi dimostra che la professione dell’agente immobiliare e finanziario non deve limitarsi unicamente al solo operato dell’intermediazione. Quando il cliente si affida al mediatore con fiducia, lo rende portavoce di tutte le sue esigenze e lo considera il[B] professionista qualificato[/B] che lo condurrà alla conclusione dell’affare. Da quel momento il mediatore ha la [B]massima responsabilità[/B] nell’eseguire [B]tutte[/B] le attività necessarie per concludere al meglio la trattativa garantendo la massima sicurezza alle parti. [/QUOTE]
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