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Se il venditore non si presenta al rogito o chiede più tempo per sgomberare?
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<blockquote data-quote="acquirente" data-source="post: 114130" data-attributes="member: 14493"><p>purtroppo no. solo con la magica dicitura libero al rogito condizione essenziale e perentoria avresti avuto la possibilita' di<strong> pretendere </strong>la casa vuota il giorno del rogito.</p><p>comunque anche con la dicitura entro xxxxxxxxxx e non oltre il xxxxxxxxxxxx non si scherza.</p><p>se nel preliminare e' genericamente scritto che la data del rogito dovra' essere stipulato........... entro e non oltre il.....</p><p>questo termine non e' vincolante e soprattutto non e' essenziale</p><p>ma "entro e non oltre" non implica che in mancanza di adempimento del termine stesso ci sia stato un inadempimento tanto grave da giustificare un recesso o una risoluzione.</p><p>Non esclude però il fatto che in presenza di richiamo (con diffida) l'eventuale ulteriore rifiuto di adempiere non diventi poi sufficiente per chiedere il recesso e la ritenzione della caparra o la risoluzione e la richiesta del danno (nel qual caso la caparra potrebbe esser trattenuta SOLO A titolo di garanzia sulla liquidazione del danno). </p><p>ciao</p><p></p><p></p><p>ps............non credere a quello che ti dicono certi Agenti Immobiliari ma informati prima di comprare e questo forum e' eccellente per farlo.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="acquirente, post: 114130, member: 14493"] purtroppo no. solo con la magica dicitura libero al rogito condizione essenziale e perentoria avresti avuto la possibilita' di[B] pretendere [/B]la casa vuota il giorno del rogito. comunque anche con la dicitura entro xxxxxxxxxx e non oltre il xxxxxxxxxxxx non si scherza. se nel preliminare e' genericamente scritto che la data del rogito dovra' essere stipulato........... entro e non oltre il..... questo termine non e' vincolante e soprattutto non e' essenziale ma "entro e non oltre" non implica che in mancanza di adempimento del termine stesso ci sia stato un inadempimento tanto grave da giustificare un recesso o una risoluzione. Non esclude però il fatto che in presenza di richiamo (con diffida) l'eventuale ulteriore rifiuto di adempiere non diventi poi sufficiente per chiedere il recesso e la ritenzione della caparra o la risoluzione e la richiesta del danno (nel qual caso la caparra potrebbe esser trattenuta SOLO A titolo di garanzia sulla liquidazione del danno). ciao ps............non credere a quello che ti dicono certi Agenti Immobiliari ma informati prima di comprare e questo forum e' eccellente per farlo. [/QUOTE]
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