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<blockquote data-quote="fp61" data-source="post: 48882" data-attributes="member: 8191"><p>Per puntualizzare, qui non si tratta di revocare o non revocare una proposta d'acquisto.... il punto è se il mediatore ha o non ha il diritto alla provvigione. Ribadisco, potete tranquillamente annullare la proposta d'acquisto e non esiste alcuna normativa che ve lo vieta se le due parti agiscono di comune accordo...ma il diritto alla provvigione nasce quando l'affare è concluso e per "affare" non intendo che poi si arrivi al rogito notarile ma anche solo all'accordo preso...per assurdo anche per un solo giorno. Il mediatore quindi può dimostrare che grazie al suo intervento (anche minimo) si è giunti ad un contratto per la conclusione di un affare, poi, le parti "hanno cambiato idea" ma non e senza alcun vizio, dolo o colpa da parte del mediatore. A questo punto la normativa tutela il mediatore in quanto nella giurispudenza non si parla di "rogito notarile e/o traslazione della proprietà", bensì di "conclusione dell'affare". Per cui...."il contratto (nel vostro caso la proposta d'acquisto che altro non è che un contratto) in presenza degli elementi essenziali quali l'accordo (c'è), la forma (c'è ed è "scritta"), l'oggetto (l'immobile), la causa (la volontà di vendere/acquistare l'immobile)....inizia a produrre tutti gli effetti a meno che non sussista una clausola di condizione sospensiva (che farà partire gli effetti del contratto da una data o al verificarsi di una condizione) o di una clausola di condizione risolutiva (che farà cessare gli effetti del contratto)...il tutto ovviamente rigorosamente per iscritto nel contratto firmato. Riassumento, la vedo dura adire a vie legali, comunque non si sa mai.....oggigiorno i giudici continuano a stupirmi per certe interpretazioni delle leggi....e solo loro possono farlo.</p><p>Auguri</p><p>Ciao</p><p>fp61</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="fp61, post: 48882, member: 8191"] Per puntualizzare, qui non si tratta di revocare o non revocare una proposta d'acquisto.... il punto è se il mediatore ha o non ha il diritto alla provvigione. Ribadisco, potete tranquillamente annullare la proposta d'acquisto e non esiste alcuna normativa che ve lo vieta se le due parti agiscono di comune accordo...ma il diritto alla provvigione nasce quando l'affare è concluso e per "affare" non intendo che poi si arrivi al rogito notarile ma anche solo all'accordo preso...per assurdo anche per un solo giorno. Il mediatore quindi può dimostrare che grazie al suo intervento (anche minimo) si è giunti ad un contratto per la conclusione di un affare, poi, le parti "hanno cambiato idea" ma non e senza alcun vizio, dolo o colpa da parte del mediatore. A questo punto la normativa tutela il mediatore in quanto nella giurispudenza non si parla di "rogito notarile e/o traslazione della proprietà", bensì di "conclusione dell'affare". Per cui...."il contratto (nel vostro caso la proposta d'acquisto che altro non è che un contratto) in presenza degli elementi essenziali quali l'accordo (c'è), la forma (c'è ed è "scritta"), l'oggetto (l'immobile), la causa (la volontà di vendere/acquistare l'immobile)....inizia a produrre tutti gli effetti a meno che non sussista una clausola di condizione sospensiva (che farà partire gli effetti del contratto da una data o al verificarsi di una condizione) o di una clausola di condizione risolutiva (che farà cessare gli effetti del contratto)...il tutto ovviamente rigorosamente per iscritto nel contratto firmato. Riassumento, la vedo dura adire a vie legali, comunque non si sa mai.....oggigiorno i giudici continuano a stupirmi per certe interpretazioni delle leggi....e solo loro possono farlo. Auguri Ciao fp61 [/QUOTE]
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