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Semplificata la cancellazione delle ipoteche ultraventennali
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<blockquote data-quote="Bagudi" data-source="post: 224778" data-attributes="member: 3943"><p>Un'informazione utile</p><p> </p><p> </p><p> </p><p><span style="font-size: 15px"><span style="font-family: 'Georgia'"><span style="color: #000000"><strong>Cancellazione delle ipoteche ultraventennali</strong></span></span></span></p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'Georgia'"><span style="color: #000000"><em>Italia | <a href="http://www.ilqi.it/agency/institution/11" target="_blank">Agenzia del Territorio</a></em></span></span></span></p><p> </p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'Georgia'"><span style="color: #000000">Con Provvedimento del 25 giugno 2012, il <strong>Direttore dell'Agenzia del Territorio</strong> ha esteso alle ipoteche iscritte da più di venti anni e non rinnovate la <em><strong>procedura semplificata</strong></em> di <strong>cancellazione disciplinata dall'articolo 40 bis del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993</strong> (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia). Il provvedimento si applica alle ipoteche iscritte da oltre venti anni, e non rinnovate, a garanzia di obbligazioni derivanti da contratti di mutuo o di finanziamento, concessi da banche ed intermediari finanziari, ovvero da enti di previdenza obbligatoria ai propri dipendenti o iscritti, ancorchè frazionate o annotate su titoli cambiari.</span></span></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Bagudi, post: 224778, member: 3943"] Un'informazione utile [SIZE=4][FONT=Georgia][COLOR=#000000][B]Cancellazione delle ipoteche ultraventennali[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=3][FONT=Georgia][COLOR=#000000][I]Italia | [URL='http://www.ilqi.it/agency/institution/11']Agenzia del Territorio[/URL][/I][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=3][FONT=Georgia][COLOR=#000000]Con Provvedimento del 25 giugno 2012, il [B]Direttore dell'Agenzia del Territorio[/B] ha esteso alle ipoteche iscritte da più di venti anni e non rinnovate la [I][B]procedura semplificata[/B][/I] di [B]cancellazione disciplinata dall'articolo 40 bis del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993[/B] (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia). Il provvedimento si applica alle ipoteche iscritte da oltre venti anni, e non rinnovate, a garanzia di obbligazioni derivanti da contratti di mutuo o di finanziamento, concessi da banche ed intermediari finanziari, ovvero da enti di previdenza obbligatoria ai propri dipendenti o iscritti, ancorchè frazionate o annotate su titoli cambiari.[/COLOR][/FONT][/SIZE] [/QUOTE]
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