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Sentenza Cassazione 2 aprile 2009 n. 8083 sulla proposta irrevocabile di acquisto
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<blockquote data-quote="mauriziomauri" data-source="post: 195680" data-attributes="member: 1437"><p>Indubbiamente dovremmo visionare la Proposta Irrevocabile oggetto della Sentenza di Cassazione, ma credo che tale "cavillo" venga fuori dal fatto che su molte Proposte è indicato il fatto che dopo l'Accettazione verrà sottoscritto un Preliminare e poi un Atto, spostando quindi la "conclusione dell'affare" al Preliminare stesso e non all'Accettazione della Proprosta.</p><p>La Proposta così concepita genera un'obbligazione di un'obbligazione, come chiarito infatti dalla citata sentenza:</p><p>"Il contratto in virtù del quale le parti si obbligano a stipulare un successivo contratto ad effetti obbligatori (ovvero un contratto preliminare di preliminare) è nullo per difetto di causa, non essendo meritevole di tutela l'interesse di obbligarsi ad obbligarsi, in quanto produttivo di una inutile complicazione". </p><p></p><p>Da ciò si deduce che una Proposta (ed ora mi si chiarisce perchè sono tali quelle della FIMAI) che NON cita un Preliminare, ma che DIVIENE Preliminare all'Accettazione, è invece vincolante in quanto obbligazione "pura".</p><p></p><p>Io il Preliminare lo faccio, ma lo indico sulla Proposta unicamente come data per il versamento di un'integrazione di Caparra Confirmatoria.</p><p></p><p>Però, poichè le "inutili complicazioni" spesso sono utilissime, mi regolo così: </p><p>-L'assegno di deposito, che all'Accettazione diviene Caparra Confirmatoria, mi limito a trattenerlo fino al Preliminare senza consegnarlo al proprietario e lo restituisco all'acquirente al Preliminare stesso che si presenta con un assegno circolare delle cifra globale (deposito+integrazione). </p><p>-Effettuando il Preliminare entro 20 giorni dall'Accettazione e restituando l'assegno di deposito, sposto la natura negoziale della scrittura privata dalla mera Proposta (che in caso di problemi è GIA' giuridicamente un Preliminare, una "conclusione dell'affare", un'obbligazione) al Preliminare stesso che vado quindi a registrare evitando la doppia registrazione di Proposta e Preliminare.</p><p></p><p>E' un cavillo naturalmente, ma salva molto italianamente capra e cavoli: obbligazioni, provvigioni e registrazioni...</p><p></p><p>Però mi rimane un DUBBIO... se la Proposta non è ancora stata accettata, c'è obbligazione? </p><p>O la clausola dell'Irrevocabilità non conta nulla e prima dell'Accettazione sei in balia degli umori dell'acquirente??</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="mauriziomauri, post: 195680, member: 1437"] Indubbiamente dovremmo visionare la Proposta Irrevocabile oggetto della Sentenza di Cassazione, ma credo che tale "cavillo" venga fuori dal fatto che su molte Proposte è indicato il fatto che dopo l'Accettazione verrà sottoscritto un Preliminare e poi un Atto, spostando quindi la "conclusione dell'affare" al Preliminare stesso e non all'Accettazione della Proprosta. La Proposta così concepita genera un'obbligazione di un'obbligazione, come chiarito infatti dalla citata sentenza: "Il contratto in virtù del quale le parti si obbligano a stipulare un successivo contratto ad effetti obbligatori (ovvero un contratto preliminare di preliminare) è nullo per difetto di causa, non essendo meritevole di tutela l'interesse di obbligarsi ad obbligarsi, in quanto produttivo di una inutile complicazione". Da ciò si deduce che una Proposta (ed ora mi si chiarisce perchè sono tali quelle della FIMAI) che NON cita un Preliminare, ma che DIVIENE Preliminare all'Accettazione, è invece vincolante in quanto obbligazione "pura". Io il Preliminare lo faccio, ma lo indico sulla Proposta unicamente come data per il versamento di un'integrazione di Caparra Confirmatoria. Però, poichè le "inutili complicazioni" spesso sono utilissime, mi regolo così: -L'assegno di deposito, che all'Accettazione diviene Caparra Confirmatoria, mi limito a trattenerlo fino al Preliminare senza consegnarlo al proprietario e lo restituisco all'acquirente al Preliminare stesso che si presenta con un assegno circolare delle cifra globale (deposito+integrazione). -Effettuando il Preliminare entro 20 giorni dall'Accettazione e restituando l'assegno di deposito, sposto la natura negoziale della scrittura privata dalla mera Proposta (che in caso di problemi è GIA' giuridicamente un Preliminare, una "conclusione dell'affare", un'obbligazione) al Preliminare stesso che vado quindi a registrare evitando la doppia registrazione di Proposta e Preliminare. E' un cavillo naturalmente, ma salva molto italianamente capra e cavoli: obbligazioni, provvigioni e registrazioni... Però mi rimane un DUBBIO... se la Proposta non è ancora stata accettata, c'è obbligazione? O la clausola dell'Irrevocabilità non conta nulla e prima dell'Accettazione sei in balia degli umori dell'acquirente?? [/QUOTE]
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