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L'Esperto Immobiliare Risponde
Compravendita, Professionisti, Aste e Pignoramenti
Sentenza n. 18135 del 16/09/2015
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Testo
<blockquote data-quote="CheCasa!" data-source="post: 464636" data-attributes="member: 56079"><p>Non mi pare che sia il senso della sentenza.</p><p>Una cosa è il diritto di superficie.</p><p>Una cosa è la convenzione col comune.</p><p>Una cosa è l'agevolazione regionale sui mutui.</p><p></p><p>Nel caso trattato dalla cassazione, che per altro risale al 2001 e non può richiamare in causa alcune normative recentemente promulgate, i venditori nel 1993 acquistano da un costruttore un immobile in diritto di superficie, di edilizia pubblica convenzionata ed agevolata.</p><p>L'agevolazione riguarda il particolare trattamento del mutuo ed è di tipo regionale. Obbliga i venditori a non rivendere l'immobile nei primi 10 anni.</p><p>La convenzione viene stipulata con il comune e ricomprende sia i requisiti soggettivi per acquistare l'immobile, sia le indicazioni per la determinazione del prezzo di acquisto massimo.</p><p></p><p>La venditrice, prima dei 10 anni, chiede alla Regione di essere dispensata dall'attendere la scadenza stabilita per la rivendita dell'immobile (situazione, per altro abbastanza ricorrente, in presenza di determinate condizioni come, ad esempio, per un trasferimento improvviso). La regione Lazio acconsente ma questo non sospende gli effetti della convenzione stipulata con il Comune di Roma, la quale rimane giustamente in essere.</p><p></p><p>Per questo motivo la venditrice non avrebbe potuto richiedere il pagamento di una somma superiore a quella massima stabilita per convenzione.</p><p></p><p>Oggi, in alcuni casi (e previo pagamento!) è possibile svincolare un immobile di edilizia residenziale pubblica dalla convenzione con il comune, così come è possibile riscattare il valore del terreno.</p><p></p><p>Ma sono aspetti che non rientrano nelle implicazioni di questa sentenza.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="CheCasa!, post: 464636, member: 56079"] Non mi pare che sia il senso della sentenza. Una cosa è il diritto di superficie. Una cosa è la convenzione col comune. Una cosa è l'agevolazione regionale sui mutui. Nel caso trattato dalla cassazione, che per altro risale al 2001 e non può richiamare in causa alcune normative recentemente promulgate, i venditori nel 1993 acquistano da un costruttore un immobile in diritto di superficie, di edilizia pubblica convenzionata ed agevolata. L'agevolazione riguarda il particolare trattamento del mutuo ed è di tipo regionale. Obbliga i venditori a non rivendere l'immobile nei primi 10 anni. La convenzione viene stipulata con il comune e ricomprende sia i requisiti soggettivi per acquistare l'immobile, sia le indicazioni per la determinazione del prezzo di acquisto massimo. La venditrice, prima dei 10 anni, chiede alla Regione di essere dispensata dall'attendere la scadenza stabilita per la rivendita dell'immobile (situazione, per altro abbastanza ricorrente, in presenza di determinate condizioni come, ad esempio, per un trasferimento improvviso). La regione Lazio acconsente ma questo non sospende gli effetti della convenzione stipulata con il Comune di Roma, la quale rimane giustamente in essere. Per questo motivo la venditrice non avrebbe potuto richiedere il pagamento di una somma superiore a quella massima stabilita per convenzione. Oggi, in alcuni casi (e previo pagamento!) è possibile svincolare un immobile di edilizia residenziale pubblica dalla convenzione con il comune, così come è possibile riscattare il valore del terreno. Ma sono aspetti che non rientrano nelle implicazioni di questa sentenza. [/QUOTE]
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