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L'Esperto Immobiliare Risponde
Compravendita, Professionisti, Aste e Pignoramenti
Sentenza n. 18135 del 16/09/2015
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Testo
<blockquote data-quote="cesira75" data-source="post: 485088" data-attributes="member: 62689"><p>Fabi0 fai attenzione però a quello che dice il Comune di Roma. A quanto pare tu rientri in questa casistica:</p><p></p><p>Convenzioni in Diritto di proprietà stipulate prima della entrata in vigore della L. 179/1992;</p><p></p><p><strong>Per quanto riguarda il primo tipo di convenzioni</strong> ossia quelle Convenzioni in Diritto di proprietà stipulate prima della entrata in vigore della L. 179/1992, i vincoli sono stabiliti direttamente dai commi 14,15,16,17,18,19 e 20 dell'art. 35 e così consistono:</p><p>- Prima dei 10 anni dalla data di prima assegnazione, impossibilità di vendere e locare l'immobile a chiunque;</p><p>- dai 10 ai 20 anni, dalla data di prima assegnazione, possibilità di vendere e locare l'immobile a chiunque possieda i requisiti per accedere a tale tipologia di alloggi al prezzo consentito dalla convenzione;</p><p>- <strong><u>oltre i 20 anni, possibilità di vendere e locare l'immobile a chiunque dopo aver versato nelle casse comunali la differenza tra l'attuale valore venale del terreno e il prezzo di cessione stabilito in convenzione.</u></strong>.</p><p><strong>Per l'eliminazione di tali vincoli occorre usare lo strumento previsto dal c. 49-Bis art. 31 della L. 448/1998 (introdotto con DL 70/2011 – convertito in L.106/2011).</strong></p><p>informati bene, anche con il tuo Notaio..... in bocca al lupo</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="cesira75, post: 485088, member: 62689"] Fabi0 fai attenzione però a quello che dice il Comune di Roma. A quanto pare tu rientri in questa casistica: Convenzioni in Diritto di proprietà stipulate prima della entrata in vigore della L. 179/1992; [B]Per quanto riguarda il primo tipo di convenzioni[/B] ossia quelle Convenzioni in Diritto di proprietà stipulate prima della entrata in vigore della L. 179/1992, i vincoli sono stabiliti direttamente dai commi 14,15,16,17,18,19 e 20 dell'art. 35 e così consistono: - Prima dei 10 anni dalla data di prima assegnazione, impossibilità di vendere e locare l'immobile a chiunque; - dai 10 ai 20 anni, dalla data di prima assegnazione, possibilità di vendere e locare l'immobile a chiunque possieda i requisiti per accedere a tale tipologia di alloggi al prezzo consentito dalla convenzione; - [B][U]oltre i 20 anni, possibilità di vendere e locare l'immobile a chiunque dopo aver versato nelle casse comunali la differenza tra l'attuale valore venale del terreno e il prezzo di cessione stabilito in convenzione.[/U][/B]. [B]Per l'eliminazione di tali vincoli occorre usare lo strumento previsto dal c. 49-Bis art. 31 della L. 448/1998 (introdotto con DL 70/2011 – convertito in L.106/2011).[/B] informati bene, anche con il tuo Notaio..... in bocca al lupo [/QUOTE]
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