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L'Esperto Immobiliare Risponde
Compravendita, Professionisti, Aste e Pignoramenti
Sentenza n. 18135 del 16/09/2015
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Testo
<blockquote data-quote="Andrea Fiocco" data-source="post: 498100"><p>Questa mattina ho scritto anche alla redazione de IL SOLE 24 ORE: </p><p></p><p>Il 16 settembre 2015, la Suprema Corte di Cassazione ha emesso una sentenza aberrante: gli immobili costruiti su terreni che beneficiano della legge 167/62 devono essere venduti a prezzo di cessione e non a prezzo di libero mercato. Sentenza Cassazione n. 18135 del 16/09/2015.</p><p>I giudici di legittimità, a Sezioni Unite, nella sentenza in esame si sono pronunciati sulla problematica dell’estensione del vincolo del prezzo massimo di cessione dell’immobile costruito in regime di edilizia agevolata anche ai successivi sub-acquirenti e non solo al concessionario</p><p></p><p>I giudici di legittimità rilevano, al fine della soluzione del caso in esame, l'applicazione dell'’art. 31 comma 49 bis della legge n.448 del 1998 così come introdotto dal d.l. n.70 del 2011, da cui si deduce che, la possibilità di rimuovere i vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione in una convenzione P.E.E.P. ( programmi di edilizia economica e popolare) è subordinata a tre presupposti:</p><p>1) che siano decorsi almeno 5 anni dal primo trasferimento;</p><p>2) vi sia la richiesta del singolo proprietario;</p><p>3) la determinazione della percentuale del corrispettivo sia calcolata in base a parametri legali da parte del Comune.</p><p></p><p>Dal testo del comma 49 bis emerge con chiarezza che, il vincolo non è soppresso automaticamente a seguito del venir meno del divieto di alienare ma, in assenza di convenzione ad hoc, il bene, ovvero la casa sottoposta a vincolo, segue nei successivi passaggi a titolo di onere reale con efficacia indefinita, e quindi il vincolo è opponibile anche ai sub-acquirenti.</p><p></p><p>Dalla data di sentenza della Cassazione, la situazione delle vendite immobiliari a Roma è totalmente ferma. Ci sono migliaia di famiglie romane nel totale panico: devono vendere e/o comprare casa, ma non possono rogitare perché i Notai a Roma non stipulano atti di compravendita di case.</p><p></p><p>Il prefetto Tronca in data 17 dicembre 2015, ha emesso una delibera – come già avvenuto in moltissimi Comuni in Italia, tranne che a Roma – per la rimozione dei vincoli dei prezzi massimi di cessione: Delibera n. 33 del 17/12/2015 (Protocollo RC n. 28973/15) avente per oggetto “Eliminazione dei vincoli relativi al prezzo massimo di cessione già gravanti sugli alloggi realizzati in aree P.E.E.P., convenzionate ai sensi dell'art. 35, legge n. 865/1971. Approvazione dello Schema di Convenzione integrativa per l'affrancamento dai vincoli ai sensi dell'art. 5, comma 3 bis del D.L. n. 70 del 13 maggio 2011, convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106”.</p><p></p><p>Migliaia di famiglie a Roma, sono in attesa di una seconda delibera che fissi, per ogni singolo piano di zona, il costo di un metro³ di superficie, per le affrancazioni dei prezzi massimi di cessione. Questa seconda delibera, renderà immediatamente operativa la prima delibera e consentirà all'Amministrazione Comunale, la lavorazione delle innumerevoli domande per la rimozione dei vincoli convenzionali attualmente ferme. Inoltre, consentirà all'Amministrazione Comunale di incassare milioni di euro.</p><p>In data 4 febbraio 2016, al competente ufficio dell'urbanistica, le domande erano 1284.</p><p>Se facciamo una media di 2.500 euro a famiglia, e la moltiplichiamo per 1284, viene fuori una somma di 3.210.000,00 euro. </p><p>Da informazioni ho saputo che Tronca non vuole firmare: Perché? Quali interessi ci sono sotto?</p><p>Migliaia di famiglie romane sono rovinate grazie ad una sentenza disgraziata emessa da una giustizia di ****a. Questo è quanto sta succedendo a Roma.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Andrea Fiocco, post: 498100"] Questa mattina ho scritto anche alla redazione de IL SOLE 24 ORE: Il 16 settembre 2015, la Suprema Corte di Cassazione ha emesso una sentenza aberrante: gli immobili costruiti su terreni che beneficiano della legge 167/62 devono essere venduti a prezzo di cessione e non a prezzo di libero mercato. Sentenza Cassazione n. 18135 del 16/09/2015. I giudici di legittimità, a Sezioni Unite, nella sentenza in esame si sono pronunciati sulla problematica dell’estensione del vincolo del prezzo massimo di cessione dell’immobile costruito in regime di edilizia agevolata anche ai successivi sub-acquirenti e non solo al concessionario I giudici di legittimità rilevano, al fine della soluzione del caso in esame, l'applicazione dell'’art. 31 comma 49 bis della legge n.448 del 1998 così come introdotto dal d.l. n.70 del 2011, da cui si deduce che, la possibilità di rimuovere i vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione in una convenzione P.E.E.P. ( programmi di edilizia economica e popolare) è subordinata a tre presupposti: 1) che siano decorsi almeno 5 anni dal primo trasferimento; 2) vi sia la richiesta del singolo proprietario; 3) la determinazione della percentuale del corrispettivo sia calcolata in base a parametri legali da parte del Comune. Dal testo del comma 49 bis emerge con chiarezza che, il vincolo non è soppresso automaticamente a seguito del venir meno del divieto di alienare ma, in assenza di convenzione ad hoc, il bene, ovvero la casa sottoposta a vincolo, segue nei successivi passaggi a titolo di onere reale con efficacia indefinita, e quindi il vincolo è opponibile anche ai sub-acquirenti. Dalla data di sentenza della Cassazione, la situazione delle vendite immobiliari a Roma è totalmente ferma. Ci sono migliaia di famiglie romane nel totale panico: devono vendere e/o comprare casa, ma non possono rogitare perché i Notai a Roma non stipulano atti di compravendita di case. Il prefetto Tronca in data 17 dicembre 2015, ha emesso una delibera – come già avvenuto in moltissimi Comuni in Italia, tranne che a Roma – per la rimozione dei vincoli dei prezzi massimi di cessione: Delibera n. 33 del 17/12/2015 (Protocollo RC n. 28973/15) avente per oggetto “Eliminazione dei vincoli relativi al prezzo massimo di cessione già gravanti sugli alloggi realizzati in aree P.E.E.P., convenzionate ai sensi dell'art. 35, legge n. 865/1971. Approvazione dello Schema di Convenzione integrativa per l'affrancamento dai vincoli ai sensi dell'art. 5, comma 3 bis del D.L. n. 70 del 13 maggio 2011, convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106”. Migliaia di famiglie a Roma, sono in attesa di una seconda delibera che fissi, per ogni singolo piano di zona, il costo di un metro³ di superficie, per le affrancazioni dei prezzi massimi di cessione. Questa seconda delibera, renderà immediatamente operativa la prima delibera e consentirà all'Amministrazione Comunale, la lavorazione delle innumerevoli domande per la rimozione dei vincoli convenzionali attualmente ferme. Inoltre, consentirà all'Amministrazione Comunale di incassare milioni di euro. In data 4 febbraio 2016, al competente ufficio dell'urbanistica, le domande erano 1284. Se facciamo una media di 2.500 euro a famiglia, e la moltiplichiamo per 1284, viene fuori una somma di 3.210.000,00 euro. Da informazioni ho saputo che Tronca non vuole firmare: Perché? Quali interessi ci sono sotto? Migliaia di famiglie romane sono rovinate grazie ad una sentenza disgraziata emessa da una giustizia di ****a. Questo è quanto sta succedendo a Roma. [/QUOTE]
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