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Compravendita, Professionisti, Aste e Pignoramenti
Sentenza n. 18135 del 16/09/2015
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Testo
<blockquote data-quote="Giuseppe Di Piero" data-source="post: 498105" data-attributes="member: 3810"><p>Devo necessariamente correggerti perchè la sentenza della cassazione non ha creato nessun vuoto normativo in quanto la legge è sempre rimasta la stessa!</p><p>Poi, devo aggiungere che esiste una giurisprudenza costante e conforme secondo cui il vincolo del prezzo massimo di cessione ha una validità erga omnes (cioè che si trasmette ai successivi titolari del diritto di superficie).</p><p>Infine, da persona informata sui fatti, ti assicuro che la sentenza non è stato l'esito di un banale ricorso ... ma il risultato di una grande lotta di verità e giustizia!</p><p></p><p>PS. - LE SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE SI ERANO OCCUPATE DELLA QUESTIONE GIA' NELLA SENTENZA N. 506/2011. PERTANTO SOTTO UN CERTO PROFILO, SI PUO' CERTAMENTE DIRE CHE LA SENTENZA 18135/2015 E' ADDIRITTURA SUPERFLUA.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Giuseppe Di Piero, post: 498105, member: 3810"] Devo necessariamente correggerti perchè la sentenza della cassazione non ha creato nessun vuoto normativo in quanto la legge è sempre rimasta la stessa! Poi, devo aggiungere che esiste una giurisprudenza costante e conforme secondo cui il vincolo del prezzo massimo di cessione ha una validità erga omnes (cioè che si trasmette ai successivi titolari del diritto di superficie). Infine, da persona informata sui fatti, ti assicuro che la sentenza non è stato l'esito di un banale ricorso ... ma il risultato di una grande lotta di verità e giustizia! PS. - LE SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE SI ERANO OCCUPATE DELLA QUESTIONE GIA' NELLA SENTENZA N. 506/2011. PERTANTO SOTTO UN CERTO PROFILO, SI PUO' CERTAMENTE DIRE CHE LA SENTENZA 18135/2015 E' ADDIRITTURA SUPERFLUA. [/QUOTE]
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