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L'Esperto Immobiliare Risponde
Compravendita, Professionisti, Aste e Pignoramenti
Sentenza n. 18135 del 16/09/2015
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Testo
<blockquote data-quote="fab74" data-source="post: 503106" data-attributes="member: 65236"><p>chiaramente ci stiamo ragionando, ma il corrispettivo della concessione di superficie non include gli oneri di urbanizzazione... che sono inseriti nella lettera b del comma 8</p><p></p><p><strong>Legge 23 dicembre 1998, n. 448</strong></p><p><strong>Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo</strong></p><p></p><p>49-bis. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'<a href="http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1971_0865.htm#35" target="_blank">articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865</a>, e successive modificazioni, per la cessione del diritto dì proprietà, stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore della<a href="http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1992_0179.htm" target="_blank"> legge 17 febbraio 1992, n. 179</a>, ovvero per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con convenzione in forma pubblica stipulata a richiesta del singolo proprietario e soggetta a trascrizione per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una <span style="color: #ff4d4d">percentuale del corrispettivo risultante dall'applicazione del comma 48</span>. La percentuale di cui al presente comma è stabilita, anche con l'applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. </p><p></p><p>48. Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato dal comune, su parere del proprio ufficio tecnico, in misura pari al 60 per cento di quello determinato attraverso il valore venale del bene, con la facoltà per il comune di abbattere tale valore fino al 50 per cento, <strong><span style="color: #ff4d4d">al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie</span></strong>, rivalutati sulla base della variazione, accertata dal l'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di stipula dell'atto di cessione delle aree. Comunque il costo dell'area così determinato non può essere maggiore di quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in diritto di proprietà ai momento della trasformazione di cui al comma 47.</p><p><em>(comma così modificato dall'art. 1, comma 392, legge n. 147 del 2013)</em></p><p></p><p><span style="color: #ff4d4d"><u>COSA SONO GLI ONERI DI CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE?</u></span></p><p></p><p><strong>Legge 22 ottobre 1971, n. 865</strong></p><p><strong>Programmi e coordinamento per l'edilizia residenziale pubblica ...</strong></p><p></p><p><strong><span style="color: #ff4d4d">12. I corrispettivi della concessione in superficie, di cui all'<a href="http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1971_0865.htm#35.08" target="_blank">ottavo comma</a>, lettera a)</span>,</strong> ed i prezzi delle aree cedute in proprietà devono, nel loro insieme, assicurare la copertura delle spese sostenute dal Comune o dal consorzio per l'acquisizione delle aree comprese in ciascun piano approvato a norma della <a href="http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1962_0167.htm#inizio" target="_blank">legge 18 aprile 1962, n. 167</a>; i corrispettivi della concessione in superficie riferiti al metro cubo edificabile non possono essere superiori al 60 per cento dei prezzi di cessione riferiti allo stesso volume ed il loro versamento può essere dilazionato in un massimo di quindici annualità, di importo costante o crescente, ad un tasso annuo non superiore alla media mensile dei rendimenti lodi dei titoli pubblici soggetti a tassazione (Rendistato) accertata dalla Banca d'Italia per il secondo mese precedente a quello di stipulazione della convenzione di cui al settimo comma. Il corrispettivo delle opere di urbanizzazione, sia per le aree concesse in superficie che per quelle cedute in proprietà, è determinato in misura pari al costo di realizzazione in proporzione al volume edificabile entro il limite di quanto dovuto ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni.</p><p><em>(comma modificato dall'art. 7 della legge n. 136 del 1999)...</em></p><p><em></em></p><p><em><strong>8. La convenzione deve prevedere:</strong></em></p><p><em></em></p><p><em><span style="color: #ff4d4d"><strong>a) il corrispettivo della concessione e le modalità del relativo versamento, determinati dalla delibera di cui al settimo comma con l'applicazione dei criteri previsti dal <a href="http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1971_0865.htm#35.12" target="_blank">dodicesimo comma</a>;</strong></span></em></p><p><em><u><strong>b) il corrispettivo delle opere di urbanizzazione da realizzare a cura del comune o del consorzio, ovvero, qualora dette opere vengano eseguite a cura e spese del concessionario, le relative garanzie finanziarie, gli elementi progettuali delle opere da eseguire e le modalità del controllo sulla loro esecuzione nonché i criteri e le modalità per il loro trasferimento ai comuni od ai consorzi;</strong></u></em></p><p><em>c) le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da realizzare;</em></p><p><em>d) i termini di inizio e di ultimazione degli edifici e delle opere di urbanizzazione;</em></p><p><em>e) i criteri per la determinazione e la revisione periodica dei canoni di locazione, nonché per la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi, ove questa a consentita;</em></p><p><em>f) le sanzioni a carico del concessionario per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione ed i casi di maggior gravità in cui tale inosservanza comporti la decadenza dalla concessione e la conseguente estinzione del diritto di superficie;</em></p><p><em>g) i criteri per la determinazione del corrispettivo in caso di rinnovo della concessione, la cui durata non può essere superiore a quella prevista nell'atto originario.</em></p><p><em></em></p><p><em></em></p><p><em></em></p><p><em></em></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="fab74, post: 503106, member: 65236"] chiaramente ci stiamo ragionando, ma il corrispettivo della concessione di superficie non include gli oneri di urbanizzazione... che sono inseriti nella lettera b del comma 8 [B]Legge 23 dicembre 1998, n. 448 Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo[/B] [B][/B] 49-bis. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'[URL='http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1971_0865.htm#35']articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865[/URL], e successive modificazioni, per la cessione del diritto dì proprietà, stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore della[URL='http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1992_0179.htm'] legge 17 febbraio 1992, n. 179[/URL], ovvero per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con convenzione in forma pubblica stipulata a richiesta del singolo proprietario e soggetta a trascrizione per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una [COLOR=#ff4d4d]percentuale del corrispettivo risultante dall'applicazione del comma 48[/COLOR]. La percentuale di cui al presente comma è stabilita, anche con l'applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 48. Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato dal comune, su parere del proprio ufficio tecnico, in misura pari al 60 per cento di quello determinato attraverso il valore venale del bene, con la facoltà per il comune di abbattere tale valore fino al 50 per cento, [B][COLOR=#ff4d4d]al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie[/COLOR][/B], rivalutati sulla base della variazione, accertata dal l'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di stipula dell'atto di cessione delle aree. Comunque il costo dell'area così determinato non può essere maggiore di quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in diritto di proprietà ai momento della trasformazione di cui al comma 47. [I](comma così modificato dall'art. 1, comma 392, legge n. 147 del 2013)[/I] [COLOR=#ff4d4d][U]COSA SONO GLI ONERI DI CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE?[/U][/COLOR] [B]Legge 22 ottobre 1971, n. 865 Programmi e coordinamento per l'edilizia residenziale pubblica ...[/B] [B][COLOR=#ff4d4d]12. I corrispettivi della concessione in superficie, di cui all'[URL='http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1971_0865.htm#35.08']ottavo comma[/URL], lettera a)[/COLOR],[/B] ed i prezzi delle aree cedute in proprietà devono, nel loro insieme, assicurare la copertura delle spese sostenute dal Comune o dal consorzio per l'acquisizione delle aree comprese in ciascun piano approvato a norma della [URL='http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1962_0167.htm#inizio']legge 18 aprile 1962, n. 167[/URL]; i corrispettivi della concessione in superficie riferiti al metro cubo edificabile non possono essere superiori al 60 per cento dei prezzi di cessione riferiti allo stesso volume ed il loro versamento può essere dilazionato in un massimo di quindici annualità, di importo costante o crescente, ad un tasso annuo non superiore alla media mensile dei rendimenti lodi dei titoli pubblici soggetti a tassazione (Rendistato) accertata dalla Banca d'Italia per il secondo mese precedente a quello di stipulazione della convenzione di cui al settimo comma. Il corrispettivo delle opere di urbanizzazione, sia per le aree concesse in superficie che per quelle cedute in proprietà, è determinato in misura pari al costo di realizzazione in proporzione al volume edificabile entro il limite di quanto dovuto ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni. [I](comma modificato dall'art. 7 della legge n. 136 del 1999)... [B]8. La convenzione deve prevedere:[/B] [COLOR=#ff4d4d][B]a) il corrispettivo della concessione e le modalità del relativo versamento, determinati dalla delibera di cui al settimo comma con l'applicazione dei criteri previsti dal [URL='http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1971_0865.htm#35.12']dodicesimo comma[/URL];[/B][/COLOR] [U][B]b) il corrispettivo delle opere di urbanizzazione da realizzare a cura del comune o del consorzio, ovvero, qualora dette opere vengano eseguite a cura e spese del concessionario, le relative garanzie finanziarie, gli elementi progettuali delle opere da eseguire e le modalità del controllo sulla loro esecuzione nonché i criteri e le modalità per il loro trasferimento ai comuni od ai consorzi;[/B][/U] c) le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da realizzare; d) i termini di inizio e di ultimazione degli edifici e delle opere di urbanizzazione; e) i criteri per la determinazione e la revisione periodica dei canoni di locazione, nonché per la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi, ove questa a consentita; f) le sanzioni a carico del concessionario per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione ed i casi di maggior gravità in cui tale inosservanza comporti la decadenza dalla concessione e la conseguente estinzione del diritto di superficie; g) i criteri per la determinazione del corrispettivo in caso di rinnovo della concessione, la cui durata non può essere superiore a quella prevista nell'atto originario. 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