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L'Esperto Immobiliare Risponde
Compravendita, Professionisti, Aste e Pignoramenti
Sentenza n. 18135 del 16/09/2015
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Testo
<blockquote data-quote="iteleo" data-source="post: 510293" data-attributes="member: 62660"><p>Caro Santi, giusto per informarti di come ha ragionato il Comune, ti riporto quello che mi hanno detto: l'Avvocatura ha molto dibatutto la questione sulla base della nuova sentenza: Sul punto a fine pg. 9 la sentenza infatti recita " .<em>.. ll vincolo del prezzo massimo non è affatto soppresso automaticamente a seguito della caduta del divieto di alinienare; ed anzi, in assenza di convenzione ad hoc (da redigere in forma pubblica e soggetta a trascrizione), segue il bene nei successivi passaggi di proprietà, a titolo di onere reale, con naturale efficacia <strong>indefinita</strong></em>".</p><p>Sulla base di ciò non applicano la leggi che citi; in particolare la frase efficacia indefinita fa si che loro intendano che anche dopo 20 anni si deve eliminare il vincolo.</p><p>Se avessero scritto meglio, ovvero, a meno che il proprietario non abbia riscattato il terreno ai sensi art. 35 l. 865/71, non si sarebbero avuti i problemi che ora si hanno con il Comune. <strong>Evidenzio che nelle convenzioni per il riscatto del diritto di superficie vi era anche l'eliminazione dopo 20 anni del vincolo sul prezzo e quindi di fatto veniva redatta una convenzione ad hoc, </strong>proprio come prevede la sentenza, anche su questo punto.</p><p>Credo che il ricorso al TAR debba sollevare tale questione chiarendo la frase della sentenza.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="iteleo, post: 510293, member: 62660"] Caro Santi, giusto per informarti di come ha ragionato il Comune, ti riporto quello che mi hanno detto: l'Avvocatura ha molto dibatutto la questione sulla base della nuova sentenza: Sul punto a fine pg. 9 la sentenza infatti recita " .[I].. ll vincolo del prezzo massimo non è affatto soppresso automaticamente a seguito della caduta del divieto di alinienare; ed anzi, in assenza di convenzione ad hoc (da redigere in forma pubblica e soggetta a trascrizione), segue il bene nei successivi passaggi di proprietà, a titolo di onere reale, con naturale efficacia [B]indefinita[/B][/I]". Sulla base di ciò non applicano la leggi che citi; in particolare la frase efficacia indefinita fa si che loro intendano che anche dopo 20 anni si deve eliminare il vincolo. Se avessero scritto meglio, ovvero, a meno che il proprietario non abbia riscattato il terreno ai sensi art. 35 l. 865/71, non si sarebbero avuti i problemi che ora si hanno con il Comune. [B]Evidenzio che nelle convenzioni per il riscatto del diritto di superficie vi era anche l'eliminazione dopo 20 anni del vincolo sul prezzo e quindi di fatto veniva redatta una convenzione ad hoc, [/B]proprio come prevede la sentenza, anche su questo punto. Credo che il ricorso al TAR debba sollevare tale questione chiarendo la frase della sentenza. [/QUOTE]
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