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L'Esperto Immobiliare Risponde
Compravendita, Professionisti, Aste e Pignoramenti
Sentenza n. 18135 del 16/09/2015
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Testo
<blockquote data-quote="Domenico Marando" data-source="post: 510624" data-attributes="member: 67427"><p>in rete ho trovato questo che riporto al fine di farlo valutare agli esperti senza assunzione di responsabilità:</p><p></p><p><em>"...il D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, ha stabilito, con l'art. 23-ter, comma 1-bis, l’ulteriore modifica dell'art. 31, comma 46, lettera a) della legge n. 448/1998 stabilendo che le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, per la cessione del diritto di proprietà, possono essere sostituite con la convenzione di cui all'articolo 8, commi primo, quarto e quinto, della legge 28 gennaio 1977, n. 10 ( oggi art. 18 del D.P.R. n° 380/2001)<strong> “per una durata di </strong></em><strong><em>20 anni diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la concessione del </em></strong><em><strong>diritto di superficie o la cessione in proprietà delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione”</strong>.</em></p><p><em>In conseguenza di questa disposizione legislativa risulta acclarato che per quanto concerne gli immobili concessi in diritto di superficie da oltre 20 anni, la stipula della convenzione per la cessione del diritto di proprietà determina la caducazione di ogni altro obbligo anche in ordine ai prezzi massimi di vendita ed ai canoni massimi di locazione essendo ampiamente trascorsi ii 20 anni dalla stipula della convenzione originaria."</em></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Domenico Marando, post: 510624, member: 67427"] in rete ho trovato questo che riporto al fine di farlo valutare agli esperti senza assunzione di responsabilità: [I]"...il D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, ha stabilito, con l'art. 23-ter, comma 1-bis, l’ulteriore modifica dell'art. 31, comma 46, lettera a) della legge n. 448/1998 stabilendo che le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, per la cessione del diritto di proprietà, possono essere sostituite con la convenzione di cui all'articolo 8, commi primo, quarto e quinto, della legge 28 gennaio 1977, n. 10 ( oggi art. 18 del D.P.R. n° 380/2001)[B] “per una durata di [/B][/I][B][I]20 anni diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la concessione del [/I][/B][I][B]diritto di superficie o la cessione in proprietà delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione”[/B]. In conseguenza di questa disposizione legislativa risulta acclarato che per quanto concerne gli immobili concessi in diritto di superficie da oltre 20 anni, la stipula della convenzione per la cessione del diritto di proprietà determina la caducazione di ogni altro obbligo anche in ordine ai prezzi massimi di vendita ed ai canoni massimi di locazione essendo ampiamente trascorsi ii 20 anni dalla stipula della convenzione originaria."[/I] [/QUOTE]
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