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Sentenza n. 18135 del 16/09/2015
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Testo
<blockquote data-quote="Utente Cancellato 67606" data-source="post: 514283"><p>Se può interessare questo documento <a href="http://elibrary.fondazionenotariato.it/approfondimento.asp?app=43/studicnn/Studio271-2008-C&mn=3&tipo=3&qn=9" target="_blank">nullità speciale e responsabilità del notaio</a>, andando a leggere gli ultimi 2 capoversi <u><strong>prima delle NOTE</strong></u>, sembra che ci si possa rifare col notaio; seguo con la citazione:</p><p>---</p><p>La giurisprudenza successiva specifica che la contrarietà a norma imperativa rilevante ai fini dell’art. 28 è ravvisabile in ogni caso in cui il divieto ha carattere assoluto, tale da non consentire possibilità di esenzione dalla sua osservanza per alcuno dei destinatari della norma. Con la conseguenza che la ragione sostanziale della esclusione dall’ambito di applicabilità dell’art. 28 dei casi di nullità speciale è che essa, per definizione, non può essere fatta valere da chiunque, ma solo dalla parte a cui la legge assegna detta facoltà espressamente ed esclusivamente, né può essere rilevata d'ufficio dal giudice se non nel caso in cui ciò sia necessario per l’effettiva tutela della parte protetta dalla norma considerata.</p><p></p><p>Ciò non significa che le parti siano prive di protezione; oltre all’eventuale responsabilità disciplinare rimane comunque a carico del notaio l'obbligo di avvertire le parti dell'esistenza del vizio, per quella che è stata definita la funzione "antiprocessuale" dell’attività notarile, avente ad oggetto la certezza dei rapporti giuridici, alla cui tutela è essenzialmente preordinata la sua attività.</p><p></p><p>La mancanza di detto avvertimento, o la concreta insufficienza dello stesso, renderanno il notaio responsabile, secondo le regole generali, nei confronti della parte che abbia subito danno dall’omissione.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Utente Cancellato 67606, post: 514283"] Se può interessare questo documento [URL='http://elibrary.fondazionenotariato.it/approfondimento.asp?app=43/studicnn/Studio271-2008-C&mn=3&tipo=3&qn=9']nullità speciale e responsabilità del notaio[/URL], andando a leggere gli ultimi 2 capoversi [U][B]prima delle NOTE[/B][/U], sembra che ci si possa rifare col notaio; seguo con la citazione: --- La giurisprudenza successiva specifica che la contrarietà a norma imperativa rilevante ai fini dell’art. 28 è ravvisabile in ogni caso in cui il divieto ha carattere assoluto, tale da non consentire possibilità di esenzione dalla sua osservanza per alcuno dei destinatari della norma. Con la conseguenza che la ragione sostanziale della esclusione dall’ambito di applicabilità dell’art. 28 dei casi di nullità speciale è che essa, per definizione, non può essere fatta valere da chiunque, ma solo dalla parte a cui la legge assegna detta facoltà espressamente ed esclusivamente, né può essere rilevata d'ufficio dal giudice se non nel caso in cui ciò sia necessario per l’effettiva tutela della parte protetta dalla norma considerata. Ciò non significa che le parti siano prive di protezione; oltre all’eventuale responsabilità disciplinare rimane comunque a carico del notaio l'obbligo di avvertire le parti dell'esistenza del vizio, per quella che è stata definita la funzione "antiprocessuale" dell’attività notarile, avente ad oggetto la certezza dei rapporti giuridici, alla cui tutela è essenzialmente preordinata la sua attività. La mancanza di detto avvertimento, o la concreta insufficienza dello stesso, renderanno il notaio responsabile, secondo le regole generali, nei confronti della parte che abbia subito danno dall’omissione. [/QUOTE]
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