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Sentenza n. 18135 del 16/09/2015
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<blockquote data-quote="Santi60" data-source="post: 517420" data-attributes="member: 67090"><p>Concordo pienamente sul fatto che tutta la Legislazione sulla questione dell'Edilizia Convenzionata sia assolutamente ingiusta e piena di contraddizioni. Purtroppo, invece di abrogare definitivamente TUTTE le leggi a riguardo e farne una ex novo scrivendo chiaramente che per TUTTI gli appartamenti, indipendentemente dalle date delle Convenzioni e di rogito, si dovesse applicare una Legge definitiva chiara e senza possibilità di interpretazioni, si è utilizzato il metodo abominevole di andare a sostituire pezzi di comma ed articoli su leggi diverse ed in tempi diversi. I risultato è quello sotto gli occhi di tutti una "Mostruosità" tipo Frankenstein oppure un "Organismo Geneticamente Modificato" da uno scienziato pazzo!</p><p>Detto questo, il problema della differenziazione delle Convenzioni in diritto di proprietà ante e post L. 179/92, per quanto possa essere ingiusto (e su questo concordo pienamente), viene ribadito in tutti i commi d'interesse della L. 448/98 (in particolare nei commi 46 e 49-bis dell'art. 31). Secondo me poiché il Legislatore quando, con la L. 179/1992, ha stabilito l'abrogazione dei vari commi dell'art. 35 della Legge 865/1997 che limitavano l'alienabilità degli alloggi in diritto di proprietà, lo ha fatto senza retroattività (come è di solito tranne nei casi di "interpretazione autentica) cioè solo per le Convenzioni in diritto di proprietà stipulate dopo l'entrata in vigore della L. 179/1992, lasciando inalterate tutte le Convenzioni precedenti. Anzi, il comma 46 e, successivamente, il 49-bis dell'art. 31 della L. 448/1998 sono stati fatti proprio per dare la possibilità di rendere equivalenti le Convenzioni (di proprietà) ante e post 179/1992 (e, con la trasformazione, anche quelle del Diritto di superficie in diritto di Proprietà). Bisogna infatti ricordarsi che, fra i commi abrogati dalla L.179/1992, uno era proprio quello che richiedeva, allo scadere dei 20 anni, il pagamento al Comune dell'intera differenza fra valore di mercato del terreno e quello pagato come esproprio al tempo della convenzione, per poter liberare dal vincolo del prezzo che altrimenti restava indefinito nel tempo. Con il comma 46, c'era stata una prima agevolazione, poiché si considerava, per il corrispettivo, solo il 60% del valore venale, ed infine, con il comma 49-bis, oltre al 60%, il Comune ha avuto la possibilità di agevolare ulteriormente il corrispettivo, calcolandone una quota proporzionale agli anni mancanti alla scadenza della Convenzione (ed in caso di Convenzione in Diritto di Proprietà sarebbe bastato solo applicare il comma 49-bis, dato che la proprietà del suolo era già sancita dalla Convenzione, tralasciando cioè il comma 46, utile, a questo punto, solo per le Convenzioni in Diritto di Superficie) .</p><p>Tutto questo, in linea teorica. Purtroppo il Commissario Tronca, con la sua Deliberazione 40/2016, approvando delle stime del valore venale assolutamente abnormi ed inserendo la quota minima del 30% anche per le convenzioni più vecchie di 20 anni e già scadute, ha generato tutti i problemi che conosciamo!</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Santi60, post: 517420, member: 67090"] Concordo pienamente sul fatto che tutta la Legislazione sulla questione dell'Edilizia Convenzionata sia assolutamente ingiusta e piena di contraddizioni. Purtroppo, invece di abrogare definitivamente TUTTE le leggi a riguardo e farne una ex novo scrivendo chiaramente che per TUTTI gli appartamenti, indipendentemente dalle date delle Convenzioni e di rogito, si dovesse applicare una Legge definitiva chiara e senza possibilità di interpretazioni, si è utilizzato il metodo abominevole di andare a sostituire pezzi di comma ed articoli su leggi diverse ed in tempi diversi. I risultato è quello sotto gli occhi di tutti una "Mostruosità" tipo Frankenstein oppure un "Organismo Geneticamente Modificato" da uno scienziato pazzo! Detto questo, il problema della differenziazione delle Convenzioni in diritto di proprietà ante e post L. 179/92, per quanto possa essere ingiusto (e su questo concordo pienamente), viene ribadito in tutti i commi d'interesse della L. 448/98 (in particolare nei commi 46 e 49-bis dell'art. 31). Secondo me poiché il Legislatore quando, con la L. 179/1992, ha stabilito l'abrogazione dei vari commi dell'art. 35 della Legge 865/1997 che limitavano l'alienabilità degli alloggi in diritto di proprietà, lo ha fatto senza retroattività (come è di solito tranne nei casi di "interpretazione autentica) cioè solo per le Convenzioni in diritto di proprietà stipulate dopo l'entrata in vigore della L. 179/1992, lasciando inalterate tutte le Convenzioni precedenti. Anzi, il comma 46 e, successivamente, il 49-bis dell'art. 31 della L. 448/1998 sono stati fatti proprio per dare la possibilità di rendere equivalenti le Convenzioni (di proprietà) ante e post 179/1992 (e, con la trasformazione, anche quelle del Diritto di superficie in diritto di Proprietà). Bisogna infatti ricordarsi che, fra i commi abrogati dalla L.179/1992, uno era proprio quello che richiedeva, allo scadere dei 20 anni, il pagamento al Comune dell'intera differenza fra valore di mercato del terreno e quello pagato come esproprio al tempo della convenzione, per poter liberare dal vincolo del prezzo che altrimenti restava indefinito nel tempo. Con il comma 46, c'era stata una prima agevolazione, poiché si considerava, per il corrispettivo, solo il 60% del valore venale, ed infine, con il comma 49-bis, oltre al 60%, il Comune ha avuto la possibilità di agevolare ulteriormente il corrispettivo, calcolandone una quota proporzionale agli anni mancanti alla scadenza della Convenzione (ed in caso di Convenzione in Diritto di Proprietà sarebbe bastato solo applicare il comma 49-bis, dato che la proprietà del suolo era già sancita dalla Convenzione, tralasciando cioè il comma 46, utile, a questo punto, solo per le Convenzioni in Diritto di Superficie) . Tutto questo, in linea teorica. Purtroppo il Commissario Tronca, con la sua Deliberazione 40/2016, approvando delle stime del valore venale assolutamente abnormi ed inserendo la quota minima del 30% anche per le convenzioni più vecchie di 20 anni e già scadute, ha generato tutti i problemi che conosciamo! [/QUOTE]
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