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L'Esperto Immobiliare Risponde
Compravendita, Professionisti, Aste e Pignoramenti
Sentenza n. 18135 del 16/09/2015
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Testo
<blockquote data-quote="Mobil" data-source="post: 519358" data-attributes="member: 67514"><p>Tutto quello che dici è quello che stiamo scrivendo da mesi, ma secondo me il peccato riginale risiede nella sentenza.</p><p>Ora non so cosa volessero intendere i giudici di cassazione, ma se ti rileggi quella frase isolata dal contesto, e dalla normativa vigente, non è poi così astruso far coincidere il termine "convenzione ad hoc" nella convenzione per la rimozione del vincolo, perche in quel capoverso è di quella che si parla. In questo caso sono i giudici a fare confusione.</p><p>Il problema è appunto che quella frase, isolata dal contesto assume un significato diverso.</p><p>Quello su cui volevo invece focalizzare l'attenzione è che il 49bis, a cui fanno riferimento per giustificare l'ingiustificabile, concede ai comuni la possibilità di ridurre il corrispettvo in base alla "DURATA RESIDUA DEL VINCOLO".</p><p>Nella delibera 40 questa facoltà viene contemplata nella formula del corrispettivo e si fa riferimento ai 20 anni, quindi si ammette che il vincolo dura 20 anni come la convenzione e fin qui il tutto sarebbe coerente con la legge.</p><p>Poi però si contraddicono affermando che anche nelle convenzioni per il diritto di proprietà questo ha durata indeterminata, a questo punto la riduzione di cui sopra, riferita ai 20 anni, non avrebbe più senso conteplarla nella formula.</p><p>Se passa il concetto che i vincoli non decadono a convenzione in prorpietà scaduta, pur di non tornare sui loro passi e ammettere di avere torto marcio, la coerenza vorrebbe che la riduzione non la calcolino affatto, allora si dovrebbe pagare prezzo pieno in quanto il vincolo non avrebbe scadenza e temo che, se qualcuno non li ferma, andrà a finire così.</p><p>Non so se sono riuscito a mettere in risalto l'incongruenza.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Mobil, post: 519358, member: 67514"] Tutto quello che dici è quello che stiamo scrivendo da mesi, ma secondo me il peccato riginale risiede nella sentenza. Ora non so cosa volessero intendere i giudici di cassazione, ma se ti rileggi quella frase isolata dal contesto, e dalla normativa vigente, non è poi così astruso far coincidere il termine "convenzione ad hoc" nella convenzione per la rimozione del vincolo, perche in quel capoverso è di quella che si parla. In questo caso sono i giudici a fare confusione. Il problema è appunto che quella frase, isolata dal contesto assume un significato diverso. Quello su cui volevo invece focalizzare l'attenzione è che il 49bis, a cui fanno riferimento per giustificare l'ingiustificabile, concede ai comuni la possibilità di ridurre il corrispettvo in base alla "DURATA RESIDUA DEL VINCOLO". Nella delibera 40 questa facoltà viene contemplata nella formula del corrispettivo e si fa riferimento ai 20 anni, quindi si ammette che il vincolo dura 20 anni come la convenzione e fin qui il tutto sarebbe coerente con la legge. Poi però si contraddicono affermando che anche nelle convenzioni per il diritto di proprietà questo ha durata indeterminata, a questo punto la riduzione di cui sopra, riferita ai 20 anni, non avrebbe più senso conteplarla nella formula. Se passa il concetto che i vincoli non decadono a convenzione in prorpietà scaduta, pur di non tornare sui loro passi e ammettere di avere torto marcio, la coerenza vorrebbe che la riduzione non la calcolino affatto, allora si dovrebbe pagare prezzo pieno in quanto il vincolo non avrebbe scadenza e temo che, se qualcuno non li ferma, andrà a finire così. Non so se sono riuscito a mettere in risalto l'incongruenza. [/QUOTE]
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