Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Servizi
Nuova Discussione
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Chi siamo
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
L'Esperto Immobiliare Risponde
Compravendita, Professionisti, Aste e Pignoramenti
Sentenza n. 18135 del 16/09/2015
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="Franco1978" data-source="post: 521926" data-attributes="member: 66853"><p>Mi scusi sig.re Santi60 volevo avere una sue condivisione su quanto saputo questa mattina, come dicevo questa mattina ho incontrato un notaio che NON ROGITA in presenza di DIRITTO DI PROPRIETÀ CON CONVENZIONE SCADUTA 20 anni, ho chiesto il motivo, mi è stato risposto che il notariato ha inviato una comunicazione a tutti gli aderenti dal astenersi nel rogitare sia in Superficie e in Proprietà e mi ha fatto riferimento alle legge D L 6 luglio 2012 n 95 convertito legge 7 agosto 2012 n 135 che modifica art 31 comma 46 legge 448/98 e possono essere sostituite con la convenzione art 8 commi 1 - 4 - 5 legge 28 gennaio 1977 n 10 , quindi essendo il 2012 la nuova legge si possono rogitare solo da questa data ( post ) in poi, le precedenti anche in presenza di trasformazione rogitato ( diritto di proprietà e scadenza dei 20 anni ) non possono rientrare nella legge del 7 agosto 2012. Mi sembra assurdo ma non ho le cognizioni tecniche per replicare, la ringrazio per l'attenzione</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Franco1978, post: 521926, member: 66853"] Mi scusi sig.re Santi60 volevo avere una sue condivisione su quanto saputo questa mattina, come dicevo questa mattina ho incontrato un notaio che NON ROGITA in presenza di DIRITTO DI PROPRIETÀ CON CONVENZIONE SCADUTA 20 anni, ho chiesto il motivo, mi è stato risposto che il notariato ha inviato una comunicazione a tutti gli aderenti dal astenersi nel rogitare sia in Superficie e in Proprietà e mi ha fatto riferimento alle legge D L 6 luglio 2012 n 95 convertito legge 7 agosto 2012 n 135 che modifica art 31 comma 46 legge 448/98 e possono essere sostituite con la convenzione art 8 commi 1 - 4 - 5 legge 28 gennaio 1977 n 10 , quindi essendo il 2012 la nuova legge si possono rogitare solo da questa data ( post ) in poi, le precedenti anche in presenza di trasformazione rogitato ( diritto di proprietà e scadenza dei 20 anni ) non possono rientrare nella legge del 7 agosto 2012. Mi sembra assurdo ma non ho le cognizioni tecniche per replicare, la ringrazio per l'attenzione [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
L'Esperto Immobiliare Risponde
Compravendita, Professionisti, Aste e Pignoramenti
Sentenza n. 18135 del 16/09/2015
Alto