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L'Esperto Immobiliare Risponde
Compravendita, Professionisti, Aste e Pignoramenti
Sentenza n. 18135 del 16/09/2015
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Testo
<blockquote data-quote="Santi60" data-source="post: 522910" data-attributes="member: 67090"><p>Ad essere onesto non mi è chiaro cosa intende per "Convenzione preliminare". Se c'è una trasformazione per quanto ne so si tratta di una nuova Convenzione stipulata sulla base dello schema approvato con la Deliberazione 54/2003 (che io sappia non c'è ne sono altre nel Comune di Roma). Quest'ultima Convenzione sostituisce (ai sensi del comma 46 dell'articolo 31 della Legge 448/1998) la Convenzione originaria che, in quanto "sostituita" non esiste più.</p><p>Se, a suo tempo, tale Convenzione originaria era solo "preliminare" doveva essere il Comune a respingere la richiesta di adesione alla trasformazione. D'altra parte la trasformazione si poteva fare solo per alcuni PdZ per i quali era stato pubblicato un "Bando" pubblicato dal Comune di Roma e c'erano anche degli sconti se la richiesta veniva inviata entro certi termini.</p><p>In ogni cAso nella nuova Convenzione di Trasformazione, se stipulata secondo l'unico schema approvato (Del. 54/2004), è scritto a chiare lettere che alla scadenza (dovrebbe proprio esserci una data sprcifica) nulla è più dovuto al Comune di Roma e l'appartamento diventa libero da vincoli (in altre parole lo può regalare o vendere al prezzo che vuole, se trova un acquirente che vuole pagarlo...). Non mi pare possibile che un Dirigente del Comune possa firmare una Convenzione diversa da quella con schema approvato con una Deliberazione aggiungendo la parola "preliminare".</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Santi60, post: 522910, member: 67090"] Ad essere onesto non mi è chiaro cosa intende per "Convenzione preliminare". Se c'è una trasformazione per quanto ne so si tratta di una nuova Convenzione stipulata sulla base dello schema approvato con la Deliberazione 54/2003 (che io sappia non c'è ne sono altre nel Comune di Roma). Quest'ultima Convenzione sostituisce (ai sensi del comma 46 dell'articolo 31 della Legge 448/1998) la Convenzione originaria che, in quanto "sostituita" non esiste più. Se, a suo tempo, tale Convenzione originaria era solo "preliminare" doveva essere il Comune a respingere la richiesta di adesione alla trasformazione. D'altra parte la trasformazione si poteva fare solo per alcuni PdZ per i quali era stato pubblicato un "Bando" pubblicato dal Comune di Roma e c'erano anche degli sconti se la richiesta veniva inviata entro certi termini. In ogni cAso nella nuova Convenzione di Trasformazione, se stipulata secondo l'unico schema approvato (Del. 54/2004), è scritto a chiare lettere che alla scadenza (dovrebbe proprio esserci una data sprcifica) nulla è più dovuto al Comune di Roma e l'appartamento diventa libero da vincoli (in altre parole lo può regalare o vendere al prezzo che vuole, se trova un acquirente che vuole pagarlo...). Non mi pare possibile che un Dirigente del Comune possa firmare una Convenzione diversa da quella con schema approvato con una Deliberazione aggiungendo la parola "preliminare". [/QUOTE]
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