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L'Esperto Immobiliare Risponde
Compravendita, Professionisti, Aste e Pignoramenti
Sentenza n. 18135 del 16/09/2015
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Testo
<blockquote data-quote="Santi60" data-source="post: 525593" data-attributes="member: 67090"><p>Per inciso l'art. 1 DPR 1035/72 che ha per argomento “<em>Norme per l'assegnazione e la revoca nonché' per la determinazione e la revisione dei <strong>canoni di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica</strong></em>” stabilisce una divisione netta fra gli alloggi di "<em>edilizia residenziale pubblica</em>" propriamente detta (cioè le c.d. "case popolari") e quelli di "<em>edilizia convenzionata e agevolata</em>", dal punto di vista dei <strong>canoni di locazione</strong><em><strong>, </strong></em>escludendo questi ultimi dal concetto di ERP. Implicitamente questa distinzione, a mio parere, rende applicabile la Legge 431/1998 agli alloggi di "<em>edilizia convenzionata e agevolata</em>", in quanto, in base alla distinzione stabilita dall'art. 1 DPR 1035/72, l'art. 2 della Legge 431/1998 stabilirebbe la non applicabilità di tale nuova Legge sugli affitti <strong>solo per gli alloggi di "</strong><em><strong>edilizia residenziale pubblica</strong></em><strong>" propriamente detta (cioè le c.d. "case popolari"),</strong> mentre quelli di "<em>edilizia convenzionata e agevolata</em>" ci rientrerebbero, salvo specifiche indicazioni contrarie delle rispettive Convenzioni dove sia esplicitamente indicata una percentuale del prezzo massimo di cessione per calcolare il canone massimo di locazione (come ho già scritto in un mio precedente post, tale percentuale è DIVERSA da quella del c.d. "Equo Canone", pertanto non credo si possa parlare di obbligo di locazione ad "Equo Canone", se anche le Convenzioni dove il vincolo sul canone di locazione è esplicitamente quantificato indicano un qualcosa di diverso dalla vecchia Legge 392/1978 che regolava, appunto il famoso "Equo Canone").</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Santi60, post: 525593, member: 67090"] Per inciso l'art. 1 DPR 1035/72 che ha per argomento “[I]Norme per l'assegnazione e la revoca nonché' per la determinazione e la revisione dei [B]canoni di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica[/B][/I]” stabilisce una divisione netta fra gli alloggi di "[I]edilizia residenziale pubblica[/I]" propriamente detta (cioè le c.d. "case popolari") e quelli di "[I]edilizia convenzionata e agevolata[/I]", dal punto di vista dei [B]canoni di locazione[/B][I][B], [/B][/I]escludendo questi ultimi dal concetto di ERP. Implicitamente questa distinzione, a mio parere, rende applicabile la Legge 431/1998 agli alloggi di "[I]edilizia convenzionata e agevolata[/I]", in quanto, in base alla distinzione stabilita dall'art. 1 DPR 1035/72, l'art. 2 della Legge 431/1998 stabilirebbe la non applicabilità di tale nuova Legge sugli affitti [B]solo per gli alloggi di "[/B][I][B]edilizia residenziale pubblica[/B][/I][B]" propriamente detta (cioè le c.d. "case popolari"),[/B] mentre quelli di "[I]edilizia convenzionata e agevolata[/I]" ci rientrerebbero, salvo specifiche indicazioni contrarie delle rispettive Convenzioni dove sia esplicitamente indicata una percentuale del prezzo massimo di cessione per calcolare il canone massimo di locazione (come ho già scritto in un mio precedente post, tale percentuale è DIVERSA da quella del c.d. "Equo Canone", pertanto non credo si possa parlare di obbligo di locazione ad "Equo Canone", se anche le Convenzioni dove il vincolo sul canone di locazione è esplicitamente quantificato indicano un qualcosa di diverso dalla vecchia Legge 392/1978 che regolava, appunto il famoso "Equo Canone"). [/QUOTE]
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