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L'Esperto Immobiliare Risponde
Compravendita, Professionisti, Aste e Pignoramenti
Sentenza n. 18135 del 16/09/2015
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Testo
<blockquote data-quote="Nicestar" data-source="post: 529733" data-attributes="member: 65709"><p>Condivido il tuo punto di vista sulla necessità che la procedura di trasformazione è l'unica soluzione che offre una garanzia solida, del resto ne abbiamo parlato tante volte, ma aggiungo solo una piccola postilla per la precisione, vi sono anche alcune convenzioni ( come la mia ) che non prevedono il limite di reddito massimo poiché esso è previsto esclusivamente se vi sono state sovvenzioni pubbliche. </p><p></p><p>Per quanto riguarda gli ulteriori vincoli, se può aiutare il dibattito, da uno studio del Notaio Gaetano Petrelli si legge:</p><p><em>Non possono essere, invece, rimossi sulla base della previsione di legge </em></p><p><em>gli altri eventuali vincoli previsti dalla convenzione. In particolare, gli eventuali divieti di alienazione temporanei previsti da convenzioni di concessione del diritto di superficie; le clausole di prelazione a favore del Comune; le eventuali previsioni</em></p><p><em>relative ai requisiti soggettivi degli acquirenti. Ciò non significa però che alcuni di detti ulteriori vincoli non possano essere rimossi con apposita convenzione urbanistica, la cui stipulazione – da ritenersi tendenzialmente possibile, salvo doveroso approfondimento - potrebbe rimessa alla valutazione discrezionale dell’ente locale. In altri termini, questi ulteriori vincoli non sono stati contemplati non perché abbiano una maggiore rilevanza nell’ interesse pubblico e quindi ne sia stato valutato prevalente l’interesse al loro mantenimento, ma – al contrario – perché sono stati probabilmente considerati “di minore intralcio” alla circolazione immobiliare, il che ne giustificherebbe l’eliminazione discrezionale (mentre deve ritenersi che la rimozione dei vincoli riguardanti il prezzo massimo o il canone di locazione sia un atto dovuto, in presenza dei presupposti di legge). Per quanto riguarda i requisiti soggettivi, è vero che la giurisprudenza ha considerato la relativa previsione – contenuta nell’ art. 35 della legge n. 865/1971, per la parte in vigore – come norma imperativa, non derogabile quindi dai privati (Cass. 20 luglio 1999, n. 7768); ma non sembra che tale inderogabilità incida sulla potestà discrezionale dell’ente pubblico di rimuovere il relativo vincolo, in presenza di una adeguata motivazione alla luce dell’interesse pubblico.</em></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nicestar, post: 529733, member: 65709"] Condivido il tuo punto di vista sulla necessità che la procedura di trasformazione è l'unica soluzione che offre una garanzia solida, del resto ne abbiamo parlato tante volte, ma aggiungo solo una piccola postilla per la precisione, vi sono anche alcune convenzioni ( come la mia ) che non prevedono il limite di reddito massimo poiché esso è previsto esclusivamente se vi sono state sovvenzioni pubbliche. Per quanto riguarda gli ulteriori vincoli, se può aiutare il dibattito, da uno studio del Notaio Gaetano Petrelli si legge: [I]Non possono essere, invece, rimossi sulla base della previsione di legge gli altri eventuali vincoli previsti dalla convenzione. In particolare, gli eventuali divieti di alienazione temporanei previsti da convenzioni di concessione del diritto di superficie; le clausole di prelazione a favore del Comune; le eventuali previsioni relative ai requisiti soggettivi degli acquirenti. Ciò non significa però che alcuni di detti ulteriori vincoli non possano essere rimossi con apposita convenzione urbanistica, la cui stipulazione – da ritenersi tendenzialmente possibile, salvo doveroso approfondimento - potrebbe rimessa alla valutazione discrezionale dell’ente locale. In altri termini, questi ulteriori vincoli non sono stati contemplati non perché abbiano una maggiore rilevanza nell’ interesse pubblico e quindi ne sia stato valutato prevalente l’interesse al loro mantenimento, ma – al contrario – perché sono stati probabilmente considerati “di minore intralcio” alla circolazione immobiliare, il che ne giustificherebbe l’eliminazione discrezionale (mentre deve ritenersi che la rimozione dei vincoli riguardanti il prezzo massimo o il canone di locazione sia un atto dovuto, in presenza dei presupposti di legge). Per quanto riguarda i requisiti soggettivi, è vero che la giurisprudenza ha considerato la relativa previsione – contenuta nell’ art. 35 della legge n. 865/1971, per la parte in vigore – come norma imperativa, non derogabile quindi dai privati (Cass. 20 luglio 1999, n. 7768); ma non sembra che tale inderogabilità incida sulla potestà discrezionale dell’ente pubblico di rimuovere il relativo vincolo, in presenza di una adeguata motivazione alla luce dell’interesse pubblico.[/I] [/QUOTE]
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