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Compravendita, Professionisti, Aste e Pignoramenti
Sentenza n. 18135 del 16/09/2015
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Testo
<blockquote data-quote="Mobil" data-source="post: 533918" data-attributes="member: 67514"><p>1) Non può farlo, la legge è nazionale e il Comune può solo stabilire i valori venali, tra l'altro attenedosi a criteri fissati dalla Regione, e gli abattimenti nei limiti che la legge stessa consente.</p><p>Ma potrebbe sollecitare un intervento legislativo per sanare in modo equo il pregresso.</p><p></p><p>2) Potrebbe essere sensato ma vedo difficile che il Comune deliberi questa spesa, in un momento di tagli consulenze e convenzioni, fermorestando che la convenzione che ne scaturirebbe dovrebbe includere un eventuale conguaglio, oltre quello già contemplato per i valori venali definitivi delle aree, anche quello post verifica, con il risultato di scoraggiare ancora di più la compravendita.</p><p>Rimane comunque una via percorribile ma, dico io, basterebbe automatizzare la procedura per sveltire le pratiche, una volta inseriti i dati estratti dalle convenzioni ci vorrebbero poi 10 secondi per partica. Speriamo che si organizzino in tal senso, anche se mi sembra che l'atteggiamento sia di farsi scivolare tutto addosso.</p><p>C'è addirittura chi afferma che ci sia della malafede in questo ma, a prescindere, è un fatto che chi non compra da privati in peep, compra dai costruttori da altra parte.</p><p></p><p>3) Questa è la questione più controversa, dato che la sentenza del settembre 2015 invece di limitarsi a dirimere correttamente i dubbi interpretativi della legge riguardanti la causa in esame, ha espresso delle motivazioni di carattere generale, dando spazio a ulteriori interpretazioni, spazio preso al balzo dal Comune per fare cassa.</p><p>Generalizzando che le convenzioni peep si portino dietro il vincolo del prezzo massimo di cessione in modo indeterminato, senza una convenzione ad hoc che lo rimuova, ha rimesso in ballo tutto, compreso le convenzioni peep in proprietà.</p><p>Questa leggerezza nell'argomentare le motivazioni in modo interpretabile creerà più casini di quelli che voleva risolvere.</p><p>Seppure le convenzioni in proprietà dopo l'entrata in vigore della 179/1992 devono essere redatte ai sensi dell 10/77 e s.m.i (Bucalossi) e anche se le differenze, sotto l'aspetto dei vincoli, tra convenzioni peep e Bucalossi, non ci sono più, rimangono pur sempre delle convenzioni peep.</p><p>D'altro canto le convenzioni peep in proprietà, originarie o sostitutive, hanno una durata che invece di portare alla loro risoluzione, come quelle in diritto di superficie, consegnano la piena proprietà del bene a chi le ha stipulate, non si capisce quindi che senso abbia questa durata se al loro scadere invece non succede nulla e vincoli permangono. Questo dovrebbe togliere qualsiasi dubbio che la Corte si riferiva solo alle convenzioni peep in diritto di superficie, affermando che l'onere ha durata "indefinita", e lo schema pre delibera per la trasformazione, specie dopo l'aver portato le convenzioni Bucalossi ad una durata fissa di 20 anni, rimane validissimo e rispetta la legge.</p><p>Non si sa poi perchè le procedure di espropriazione portate a termine sono ferme al 2003 e sarebbe possibile, sottolineo sarebbe, sostituire la convenzione, secondo il comma 46 art.31 della 998/448, solo per 14 piani di zona dei 120 e passa.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Mobil, post: 533918, member: 67514"] 1) Non può farlo, la legge è nazionale e il Comune può solo stabilire i valori venali, tra l'altro attenedosi a criteri fissati dalla Regione, e gli abattimenti nei limiti che la legge stessa consente. Ma potrebbe sollecitare un intervento legislativo per sanare in modo equo il pregresso. 2) Potrebbe essere sensato ma vedo difficile che il Comune deliberi questa spesa, in un momento di tagli consulenze e convenzioni, fermorestando che la convenzione che ne scaturirebbe dovrebbe includere un eventuale conguaglio, oltre quello già contemplato per i valori venali definitivi delle aree, anche quello post verifica, con il risultato di scoraggiare ancora di più la compravendita. Rimane comunque una via percorribile ma, dico io, basterebbe automatizzare la procedura per sveltire le pratiche, una volta inseriti i dati estratti dalle convenzioni ci vorrebbero poi 10 secondi per partica. Speriamo che si organizzino in tal senso, anche se mi sembra che l'atteggiamento sia di farsi scivolare tutto addosso. C'è addirittura chi afferma che ci sia della malafede in questo ma, a prescindere, è un fatto che chi non compra da privati in peep, compra dai costruttori da altra parte. 3) Questa è la questione più controversa, dato che la sentenza del settembre 2015 invece di limitarsi a dirimere correttamente i dubbi interpretativi della legge riguardanti la causa in esame, ha espresso delle motivazioni di carattere generale, dando spazio a ulteriori interpretazioni, spazio preso al balzo dal Comune per fare cassa. Generalizzando che le convenzioni peep si portino dietro il vincolo del prezzo massimo di cessione in modo indeterminato, senza una convenzione ad hoc che lo rimuova, ha rimesso in ballo tutto, compreso le convenzioni peep in proprietà. Questa leggerezza nell'argomentare le motivazioni in modo interpretabile creerà più casini di quelli che voleva risolvere. Seppure le convenzioni in proprietà dopo l'entrata in vigore della 179/1992 devono essere redatte ai sensi dell 10/77 e s.m.i (Bucalossi) e anche se le differenze, sotto l'aspetto dei vincoli, tra convenzioni peep e Bucalossi, non ci sono più, rimangono pur sempre delle convenzioni peep. D'altro canto le convenzioni peep in proprietà, originarie o sostitutive, hanno una durata che invece di portare alla loro risoluzione, come quelle in diritto di superficie, consegnano la piena proprietà del bene a chi le ha stipulate, non si capisce quindi che senso abbia questa durata se al loro scadere invece non succede nulla e vincoli permangono. Questo dovrebbe togliere qualsiasi dubbio che la Corte si riferiva solo alle convenzioni peep in diritto di superficie, affermando che l'onere ha durata "indefinita", e lo schema pre delibera per la trasformazione, specie dopo l'aver portato le convenzioni Bucalossi ad una durata fissa di 20 anni, rimane validissimo e rispetta la legge. Non si sa poi perchè le procedure di espropriazione portate a termine sono ferme al 2003 e sarebbe possibile, sottolineo sarebbe, sostituire la convenzione, secondo il comma 46 art.31 della 998/448, solo per 14 piani di zona dei 120 e passa. [/QUOTE]
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