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Compravendita, Professionisti, Aste e Pignoramenti
Sentenza n. 18135 del 16/09/2015
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Testo
<blockquote data-quote="Santi60" data-source="post: 535209" data-attributes="member: 67090"><p>[USER=71113]@ilvetta[/USER] riguardo alla tua domanda sul comma 17, occorre citare che tale comma è stato abrogato dalla Legge 179/1992.</p><p>Tale comma sanciva, per le sole Convenzioni in <strong>Diritto di Proprietà</strong> stipulate prima del 15/03/1992 (data di entrata in vigore della Legge 179/1992) una sorta di "Affrancazione" dal vincolo di prezzo massimo presente in tale vecchie convenzioni che si poteva utilizzare trascorsi 20 anni dal rilascio della licenza di abitabilità.</p><p></p><p>Le Convenzioni in <strong>Diritto di Proprietà</strong> stipulate dopo il 15/03/1992, ma prima del 1/01/1997, dato che la legge 179/1992 aveva già abrogato i commi dal 15 al 19 dell'art. 35 della Legge 865/1971 (e con essi i vincoli Legali di prezzo massimo e circolazione di alloggi in Diritto di Proprietà), e la successiva Legge 662/1996 non aveva ancora, implicitamente, reinserito un vincolo di prezzo massimo , tramite la modifica del comma 13 dell'art. 35 della Legge 865/1971 con il rimando alla Convenzione tipo della Legge 10/1977 (c.d. Legge Bucalossi), non sono più soggette ad alcun vincolo legale di prezzo massimo.</p><p></p><p>Le Convenzioni in <strong>Diritto di Proprietà</strong> stipulate dopo il 1/01/1997, dato che la legge la Legge 662/1996 ha reinserito un vincolo di prezzo massimo con durata limitata a 20 anni (inizialmente 30 anni), con il rimando alla Convenzione tipo della Legge 10/1977 (c.d. Legge Bucalossi), sono più soggette ad un vincolo legale di prezzo massimo che scade allo scadere della durata della Convenzione.</p><p></p><p>Quanto sopra sarebbe la variazione nel tempo della normativa in tema di <strong>Diritto di Proprietà</strong>. Il problema sta nel fatto che il Comune di Roma con ragionamenti non del tutto chiari e tantomeno condivisibili vuole applicare a TUTTE le Convenzioni in <strong>Diritto di Proprietà</strong> (siano esse originariamente di questo tipo oppure Convenzioni "Trasformate" da Diritto di Superficie in Diritto di Proprietà) la presenza di un vincolo legale sul prezzo massimo di durata indeterminata invece dei 20 anni, nel caso peggiore in cui sia stata utilizzato uno schema di Convenzione basato sulla c.d. Legge Bucalossi.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Santi60, post: 535209, member: 67090"] [USER=71113]@ilvetta[/USER] riguardo alla tua domanda sul comma 17, occorre citare che tale comma è stato abrogato dalla Legge 179/1992. Tale comma sanciva, per le sole Convenzioni in [B]Diritto di Proprietà[/B] stipulate prima del 15/03/1992 (data di entrata in vigore della Legge 179/1992) una sorta di "Affrancazione" dal vincolo di prezzo massimo presente in tale vecchie convenzioni che si poteva utilizzare trascorsi 20 anni dal rilascio della licenza di abitabilità. Le Convenzioni in [B]Diritto di Proprietà[/B] stipulate dopo il 15/03/1992, ma prima del 1/01/1997, dato che la legge 179/1992 aveva già abrogato i commi dal 15 al 19 dell'art. 35 della Legge 865/1971 (e con essi i vincoli Legali di prezzo massimo e circolazione di alloggi in Diritto di Proprietà), e la successiva Legge 662/1996 non aveva ancora, implicitamente, reinserito un vincolo di prezzo massimo , tramite la modifica del comma 13 dell'art. 35 della Legge 865/1971 con il rimando alla Convenzione tipo della Legge 10/1977 (c.d. Legge Bucalossi), non sono più soggette ad alcun vincolo legale di prezzo massimo. Le Convenzioni in [B]Diritto di Proprietà[/B] stipulate dopo il 1/01/1997, dato che la legge la Legge 662/1996 ha reinserito un vincolo di prezzo massimo con durata limitata a 20 anni (inizialmente 30 anni), con il rimando alla Convenzione tipo della Legge 10/1977 (c.d. Legge Bucalossi), sono più soggette ad un vincolo legale di prezzo massimo che scade allo scadere della durata della Convenzione. Quanto sopra sarebbe la variazione nel tempo della normativa in tema di [B]Diritto di Proprietà[/B]. Il problema sta nel fatto che il Comune di Roma con ragionamenti non del tutto chiari e tantomeno condivisibili vuole applicare a TUTTE le Convenzioni in [B]Diritto di Proprietà[/B] (siano esse originariamente di questo tipo oppure Convenzioni "Trasformate" da Diritto di Superficie in Diritto di Proprietà) la presenza di un vincolo legale sul prezzo massimo di durata indeterminata invece dei 20 anni, nel caso peggiore in cui sia stata utilizzato uno schema di Convenzione basato sulla c.d. Legge Bucalossi. [/QUOTE]
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