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L'Esperto Immobiliare Risponde
Compravendita, Professionisti, Aste e Pignoramenti
Sentenza n. 18135 del 16/09/2015
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Testo
<blockquote data-quote="Mobil" data-source="post: 536939" data-attributes="member: 67514"><p>Per l'affrancazione non ha influenza il prezzo di massima cessione, non entra nella formula per il calcolo del corrispettivo di affrancazione, conta il valore venale dell'area del piano di zona, ricavabile dalle tabelle della delibera 40/2016 abbattuto del 40%, a cui va poi portato in detrazione l'onere ci concessione del diritto di superficie versato, rivalutato ISTAT per i prezzi al cunsumo, dalla data di versamento effetuata dal concessionario a quella attuale, con altri fattori di abbattimento facoltativi e riduzione facoltativa in base alla durata residua del vincolo, il tutto rapportato alla quota millessimale di possesso, pertinenze incluse. Gli oneri di concessione del diritto di superficie, dovrebbero comprendere sia la somma provvisoria versata dal concessionario nei termini temporali indicati nella convenzione, che quella per gli oneri di urbanizzazione, eventualmente assegnati al concessionario ma pagati comunque dagli assegnatari. Ma il comune di Roma per ora esclude il contributo per gli oneri di urbanizzazione versato dalla somma da portare in detrazione.</p><p>Per quanto riguarda invece il prezzo di massimo di cessione, la mia convenzione riporta che va determinato, se passati 6 dalla data di ultimazione lavori, da quello presentato dal costruttore al comune e da quest'ultimo avallato, ossia quello indicato nelle tabelle timbrate e firmate dall'amministrazione, a questo si applica la rivalutazione ISTAT per i prezzi al consumo dalla data di ultimazione lavori, diminuito di un coefficiente di vetustà.</p><p>Quello che è stato pagato effettivamente, data la mancanza assoluta di controllo del Comune, purtroppo spesso non coincide con quello indicato nelle tabelle, ma è sull'importo delle tabelle che va calcolata la rivalutazione ISTAT per aggiornare il prezzo massimo di cessione. Le tabelle dovrebbero essere allegate al rogito , e non sempre è stato così, il Comune comunque dovrebbe esserene in possesso, e di solito è il comune che deve fare il calcolo di rivalutazione, ma qui non fanno neanche più quello e quando lo facevano lo facevano un po' a vanvera.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Mobil, post: 536939, member: 67514"] Per l'affrancazione non ha influenza il prezzo di massima cessione, non entra nella formula per il calcolo del corrispettivo di affrancazione, conta il valore venale dell'area del piano di zona, ricavabile dalle tabelle della delibera 40/2016 abbattuto del 40%, a cui va poi portato in detrazione l'onere ci concessione del diritto di superficie versato, rivalutato ISTAT per i prezzi al cunsumo, dalla data di versamento effetuata dal concessionario a quella attuale, con altri fattori di abbattimento facoltativi e riduzione facoltativa in base alla durata residua del vincolo, il tutto rapportato alla quota millessimale di possesso, pertinenze incluse. Gli oneri di concessione del diritto di superficie, dovrebbero comprendere sia la somma provvisoria versata dal concessionario nei termini temporali indicati nella convenzione, che quella per gli oneri di urbanizzazione, eventualmente assegnati al concessionario ma pagati comunque dagli assegnatari. Ma il comune di Roma per ora esclude il contributo per gli oneri di urbanizzazione versato dalla somma da portare in detrazione. Per quanto riguarda invece il prezzo di massimo di cessione, la mia convenzione riporta che va determinato, se passati 6 dalla data di ultimazione lavori, da quello presentato dal costruttore al comune e da quest'ultimo avallato, ossia quello indicato nelle tabelle timbrate e firmate dall'amministrazione, a questo si applica la rivalutazione ISTAT per i prezzi al consumo dalla data di ultimazione lavori, diminuito di un coefficiente di vetustà. Quello che è stato pagato effettivamente, data la mancanza assoluta di controllo del Comune, purtroppo spesso non coincide con quello indicato nelle tabelle, ma è sull'importo delle tabelle che va calcolata la rivalutazione ISTAT per aggiornare il prezzo massimo di cessione. Le tabelle dovrebbero essere allegate al rogito , e non sempre è stato così, il Comune comunque dovrebbe esserene in possesso, e di solito è il comune che deve fare il calcolo di rivalutazione, ma qui non fanno neanche più quello e quando lo facevano lo facevano un po' a vanvera. [/QUOTE]
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