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Compravendita, Professionisti, Aste e Pignoramenti
Sentenza n. 18135 del 16/09/2015
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Testo
<blockquote data-quote="Mobil" data-source="post: 537497" data-attributes="member: 67514"><p>Tra l'altro, nel caso si dovesse invece far riferimanto alla leggi nazionali e regionali, non sono riuscito a trovare il provvedimanto specifico della Regione lazio per i piani peep.</p><p>Di vagamente inerente il tema ho trovato solo un allegato, relativo alla delibera della giunta della regione lazio 527/2003 che da seguito al Decreto Ministeriale n.2523/2001 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasportiper il piano “20.000 abitazioni in affitto”.</p><p><a href="http://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_documenti/CAS_DGR_489_03_08_2006_Allegato_A.pdf" target="_blank">http://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_documenti/CAS_DGR_489_03_08_2006_Allegato_A.pdf</a></p><p></p><p>All'art.7 si legge:</p><p>"DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO DEI CANONI DI LOCAZIONE</p><p>7.1. Per tutti i tipi di intervento finanziati;Il canone di locazione non potrà essere superiore a quello “concertato” di cui all’art. 2 comma 3° della Legge 09 dicembre 1998, n. 431. In assenza degli accordi sottoscritti in sede locale tra le organizzazioni sindacali della proprietà edilizia e degli inquilini ai sensi dell’art. 2</p><p>comma 3° della Legge 09 dicembre 1998, n. 431, il canone è determinato con riferimento ai valori risultanti, in rapporto a condizioni equivalenti di localizzazione e tipologia edilizia, da analogo accordo sottoscritto in Comune limitrofo, di più prossima dimensione demografica, così come prescritto dall’art. 5 comma 1° punto 3 del Decreto Ministeriale"</p><p></p><p>Anche se l'ambito non è specificatamente lo stesso, nel testo si fa riferimento alle leggi che regolano i peep, c'è quindi da dedurre che la risposta al nostro dilemma è che agli affitti di edilizia peep vada applicato il canone concrodato.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Mobil, post: 537497, member: 67514"] Tra l'altro, nel caso si dovesse invece far riferimanto alla leggi nazionali e regionali, non sono riuscito a trovare il provvedimanto specifico della Regione lazio per i piani peep. Di vagamente inerente il tema ho trovato solo un allegato, relativo alla delibera della giunta della regione lazio 527/2003 che da seguito al Decreto Ministeriale n.2523/2001 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasportiper il piano “20.000 abitazioni in affitto”. [URL]http://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_documenti/CAS_DGR_489_03_08_2006_Allegato_A.pdf[/URL] All'art.7 si legge: "DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO DEI CANONI DI LOCAZIONE 7.1. Per tutti i tipi di intervento finanziati;Il canone di locazione non potrà essere superiore a quello “concertato” di cui all’art. 2 comma 3° della Legge 09 dicembre 1998, n. 431. In assenza degli accordi sottoscritti in sede locale tra le organizzazioni sindacali della proprietà edilizia e degli inquilini ai sensi dell’art. 2 comma 3° della Legge 09 dicembre 1998, n. 431, il canone è determinato con riferimento ai valori risultanti, in rapporto a condizioni equivalenti di localizzazione e tipologia edilizia, da analogo accordo sottoscritto in Comune limitrofo, di più prossima dimensione demografica, così come prescritto dall’art. 5 comma 1° punto 3 del Decreto Ministeriale" Anche se l'ambito non è specificatamente lo stesso, nel testo si fa riferimento alle leggi che regolano i peep, c'è quindi da dedurre che la risposta al nostro dilemma è che agli affitti di edilizia peep vada applicato il canone concrodato. [/QUOTE]
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