Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Servizi
Nuova Discussione
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Chi siamo
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
L'Esperto Immobiliare Risponde
Compravendita, Professionisti, Aste e Pignoramenti
Sentenza n. 18135 del 16/09/2015
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="Santi60" data-source="post: 538209" data-attributes="member: 67090"><p>In effetti c'era un bel corto circuito fra le Convenzioni del Comune di Roma e l'art. 26 della Legge 392/78 (francamente non lo avevo notato in passato poiché la Legge 392/78 è stata "svuotata" dalla Legge 431/98 quindi mi sono sempre riferito a quest'ultima considerando la 392/78 ormai "defunta"). In ogni caso non è questo il solo punto delle vecchie Convenzioni stipulate dal Comune di Roma che non funziona, tanto per citare il più importante, se vai a leggere anche l'ultimo comma dell'art. 14 delle Convenzioni stipulate secondo lo schema della Deliberazione 1929/1983, andare ad interpretare che il vincolo del prezzo massimo sia applicabile anche alle vendite successive alla prima ce ne vuole, anzi, secondo me, dice esattamente il contrario!</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Santi60, post: 538209, member: 67090"] In effetti c'era un bel corto circuito fra le Convenzioni del Comune di Roma e l'art. 26 della Legge 392/78 (francamente non lo avevo notato in passato poiché la Legge 392/78 è stata "svuotata" dalla Legge 431/98 quindi mi sono sempre riferito a quest'ultima considerando la 392/78 ormai "defunta"). In ogni caso non è questo il solo punto delle vecchie Convenzioni stipulate dal Comune di Roma che non funziona, tanto per citare il più importante, se vai a leggere anche l'ultimo comma dell'art. 14 delle Convenzioni stipulate secondo lo schema della Deliberazione 1929/1983, andare ad interpretare che il vincolo del prezzo massimo sia applicabile anche alle vendite successive alla prima ce ne vuole, anzi, secondo me, dice esattamente il contrario! [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
L'Esperto Immobiliare Risponde
Compravendita, Professionisti, Aste e Pignoramenti
Sentenza n. 18135 del 16/09/2015
Alto