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Compravendita, Professionisti, Aste e Pignoramenti
Sentenza n. 18135 del 16/09/2015
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<blockquote data-quote="Santi60" data-source="post: 538290" data-attributes="member: 67090"><p>[USER=67514]@Mobil[/USER] credo che nell'altro mio post venga fuori la motivazione alla base della sentenza della Corte Costituzionale che aveva una sua validità ai tempi di quell'aborto di Legge sull'"Equo Canone" (che scontentava sia i proprietari, per i quali diventava inutile affittare dato che non si pagavano neppure le spese di ripristino quando l'inquilino andava via, sia i potenziali inquilini, dato che trovare una casa in affitto ad "Equo Canone" era la classica "mission impossible", e che, a suo tempo, non ha ottenuto altro che il proliferare degli affitti in nero). Infatti aveva poco senso avere, per l'edilizia convenzionata/agevolata, un limite massimo del canone di locazione più alto di quello degli alloggi fuori dai PdZ ...</p><p>In altre parole, la Sentenza della Corte Costituzionale non rimetteva l'edilizia convenzionata/agevolata nel "calderone" dell'ERP (che comunque restava esclusa dall'applicazione della Legge 392/78 in base al punto (b) dell'art. 26), ma semplicemente rendeva la Legge 392/78 applicabile agli alloggi di edilizia convenzionata per evitare la palese iniquità che ho citato sopra.</p><p>Resta però la questione che la Sentenza della Corte Costituzionale, poteva andar bene per le Convenzioni secondo lo schema approvato con la Deliberazione 1929/1983 (che richiamano semplicemente la Legge 392/78 e sue s.m.i), ma creava un bel problema di incongruenza con le convenzioni di alcuni comuni e con quelle di Roma stipulate secondo schemi approvati successivamente che specificavano una percentuale del 4.5% invece del 3,85% della Legge 392/78 ...</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Santi60, post: 538290, member: 67090"] [USER=67514]@Mobil[/USER] credo che nell'altro mio post venga fuori la motivazione alla base della sentenza della Corte Costituzionale che aveva una sua validità ai tempi di quell'aborto di Legge sull'"Equo Canone" (che scontentava sia i proprietari, per i quali diventava inutile affittare dato che non si pagavano neppure le spese di ripristino quando l'inquilino andava via, sia i potenziali inquilini, dato che trovare una casa in affitto ad "Equo Canone" era la classica "mission impossible", e che, a suo tempo, non ha ottenuto altro che il proliferare degli affitti in nero). Infatti aveva poco senso avere, per l'edilizia convenzionata/agevolata, un limite massimo del canone di locazione più alto di quello degli alloggi fuori dai PdZ ... In altre parole, la Sentenza della Corte Costituzionale non rimetteva l'edilizia convenzionata/agevolata nel "calderone" dell'ERP (che comunque restava esclusa dall'applicazione della Legge 392/78 in base al punto (b) dell'art. 26), ma semplicemente rendeva la Legge 392/78 applicabile agli alloggi di edilizia convenzionata per evitare la palese iniquità che ho citato sopra. Resta però la questione che la Sentenza della Corte Costituzionale, poteva andar bene per le Convenzioni secondo lo schema approvato con la Deliberazione 1929/1983 (che richiamano semplicemente la Legge 392/78 e sue s.m.i), ma creava un bel problema di incongruenza con le convenzioni di alcuni comuni e con quelle di Roma stipulate secondo schemi approvati successivamente che specificavano una percentuale del 4.5% invece del 3,85% della Legge 392/78 ... [/QUOTE]
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