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L'Esperto Immobiliare Risponde
Compravendita, Professionisti, Aste e Pignoramenti
Sentenza n. 18135 del 16/09/2015
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<blockquote data-quote="Santi60" data-source="post: 538389" data-attributes="member: 67090"><p>[USER=67514]@Mobil[/USER] il senso di quell'"anche", secondo me è questo: in tutto l'art. 14 della convenzione l'obbligazione descritta è la determinazione del prezzo massimo di cessione che il "concessionario" deve calcolare, giustificare e sottoporre come Lista dei prezzi massimi al Comune di Roma. Alla fine dell'art. 14 si conclude che il prezzo massimo prima calcolato è "<strong>anche</strong>" una "<strong>promessa irrevocabile</strong>" che è un atto unilaterale d'obbligo a carico del concessionario ed a vantaggio degli acquirenti o assegnatari (i "terzi aventi causa"). In pratica, è un po' l'equivalente <strong><u>speculare</u></strong> della proposta irrevocabile di acquisto che, spesso, le Agenzie fanno firmare ad un potenziale acquirente che resta vincolato senza che lo sia il venditore. In questo caso, dato che alla firma della Convenzione i futuri acquirenti o assegnatari sono ancora ignoti, Il Comune fa firmare al concessionario un atto unilaterale d'obbligo per vincolarlo alla sua responsabilità di dover vendere al prezzo determinato "a priori" secondo le procedure previste in Convenzione. In altre parole, quell'"anche" non si riferisce ai successivi secondi o successivi acquirenti, ma alla "promessa irrevocabile".</p><p>Spero di aver chiarito il mio pensiero.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Santi60, post: 538389, member: 67090"] [USER=67514]@Mobil[/USER] il senso di quell'"anche", secondo me è questo: in tutto l'art. 14 della convenzione l'obbligazione descritta è la determinazione del prezzo massimo di cessione che il "concessionario" deve calcolare, giustificare e sottoporre come Lista dei prezzi massimi al Comune di Roma. Alla fine dell'art. 14 si conclude che il prezzo massimo prima calcolato è "[B]anche[/B]" una "[B]promessa irrevocabile[/B]" che è un atto unilaterale d'obbligo a carico del concessionario ed a vantaggio degli acquirenti o assegnatari (i "terzi aventi causa"). In pratica, è un po' l'equivalente [B][U]speculare[/U][/B] della proposta irrevocabile di acquisto che, spesso, le Agenzie fanno firmare ad un potenziale acquirente che resta vincolato senza che lo sia il venditore. In questo caso, dato che alla firma della Convenzione i futuri acquirenti o assegnatari sono ancora ignoti, Il Comune fa firmare al concessionario un atto unilaterale d'obbligo per vincolarlo alla sua responsabilità di dover vendere al prezzo determinato "a priori" secondo le procedure previste in Convenzione. In altre parole, quell'"anche" non si riferisce ai successivi secondi o successivi acquirenti, ma alla "promessa irrevocabile". Spero di aver chiarito il mio pensiero. [/QUOTE]
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