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Compravendita, Professionisti, Aste e Pignoramenti
Sentenza n. 18135 del 16/09/2015
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Testo
<blockquote data-quote="Santi60" data-source="post: 551710" data-attributes="member: 67090"><p>Ovviamente concordo sull'effettiva "Trasformabilità".</p><p>Comunque è il caso di richiamare il fatto che, su tale punto, l'Amministrazione Comunale aveva emesso la Deliberazione nr. 55/2011 che, al punto (a) di pag. 6 recita: "<em>di avvalersi della facoltà di attuare il disposto dell’art. 31 commi 45-50 della L. n. 448/1998 e di autorizzare, previa emanazione di apposito bando pubblico, la cessione in proprietà delle aree comprese nei Piani di Zona, di cui alla legge n. 167/1962, a suo tempo concesse in diritto di superficie sia relative alle cubature con destinazione residenziale che alle cubature con destinazione non residenziale</em></p><p><em>rappresentate nella tabella A), di seguito esposta:</em>" e segue la tabella con TUTTI i PdZ.</p><p></p><p>Questo significa che, già dal 2011, esiste la 'volontà politica' di sbloccare per la "Trasformazione" TUTTI i PdZ, anche se, purtroppo, ad oggi, date le note vicissitudini delle Amministrazioni che abbiamo avuto negli ultimi 6 anni, i famosi "bandi pubblici" non sono mai stati emanati e le stime dei valori venali della Deliberazione 40/2016 su cui basare il corrispettivo di Trasformazione, anche per gli altri PdZ, sono completamente sballati ed aggiungerei anche illegali, sia rispetto all'ultima frase del comma 48 dell'art. 31 della Legge 448/1998 ("<em>Comunque il costo dell'area cosi' determinato non puo' essere maggiore di quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in diritto di proprieta' al momento della trasformazione di cui al comma 47</em>" e le ultime stime dei valori venali questo limite massimo lo fanno superare di almeno 3 o 4 volte!), che del comma 12 dell'art. 35 della Legge 865/1971 ("<em>I corrispettivi della concessione in superficie, di cui all'ottavo comma, lettera a), ed i prezzi delle aree cedute in proprieta' devono, nel loro insieme, assicurare la copertura delle spese sostenute dal comune o dal consorzio per l'acquisizione delle aree comprese in ciascun piano approvato a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167</em>", cioè non "specularci"). Pertanto le stime attuali renderebbero l'Istituto di "Trasformazione" sicuramente un "Flop", oltre che generare numerosi contenziosi per l'illegalità dei corrispettivi.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Santi60, post: 551710, member: 67090"] Ovviamente concordo sull'effettiva "Trasformabilità". Comunque è il caso di richiamare il fatto che, su tale punto, l'Amministrazione Comunale aveva emesso la Deliberazione nr. 55/2011 che, al punto (a) di pag. 6 recita: "[I]di avvalersi della facoltà di attuare il disposto dell’art. 31 commi 45-50 della L. n. 448/1998 e di autorizzare, previa emanazione di apposito bando pubblico, la cessione in proprietà delle aree comprese nei Piani di Zona, di cui alla legge n. 167/1962, a suo tempo concesse in diritto di superficie sia relative alle cubature con destinazione residenziale che alle cubature con destinazione non residenziale rappresentate nella tabella A), di seguito esposta:[/I]" e segue la tabella con TUTTI i PdZ. Questo significa che, già dal 2011, esiste la 'volontà politica' di sbloccare per la "Trasformazione" TUTTI i PdZ, anche se, purtroppo, ad oggi, date le note vicissitudini delle Amministrazioni che abbiamo avuto negli ultimi 6 anni, i famosi "bandi pubblici" non sono mai stati emanati e le stime dei valori venali della Deliberazione 40/2016 su cui basare il corrispettivo di Trasformazione, anche per gli altri PdZ, sono completamente sballati ed aggiungerei anche illegali, sia rispetto all'ultima frase del comma 48 dell'art. 31 della Legge 448/1998 ("[I]Comunque il costo dell'area cosi' determinato non puo' essere maggiore di quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in diritto di proprieta' al momento della trasformazione di cui al comma 47[/I]" e le ultime stime dei valori venali questo limite massimo lo fanno superare di almeno 3 o 4 volte!), che del comma 12 dell'art. 35 della Legge 865/1971 ("[I]I corrispettivi della concessione in superficie, di cui all'ottavo comma, lettera a), ed i prezzi delle aree cedute in proprieta' devono, nel loro insieme, assicurare la copertura delle spese sostenute dal comune o dal consorzio per l'acquisizione delle aree comprese in ciascun piano approvato a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167[/I]", cioè non "specularci"). Pertanto le stime attuali renderebbero l'Istituto di "Trasformazione" sicuramente un "Flop", oltre che generare numerosi contenziosi per l'illegalità dei corrispettivi. [/QUOTE]
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