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Compravendita, Professionisti, Aste e Pignoramenti
Sentenza n. 18135 del 16/09/2015
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<blockquote data-quote="Santi60" data-source="post: 560573" data-attributes="member: 67090"><p>[USER=73118]@MatteoPix[/USER] in realta' non e' vero che "<em>è una zona dove non si paga il conguaglio</em>", poiché, purtroppo, ci sono delle sentenze che obbligano il pagamento del conguaglio anche nei casi in cui, nella Convenzione originaria, c'era una "clausola di salvaguardia" che avrebbe impedito al comune di chiedere il famigerato "conguaglio" dopo che tutti gli appartamenti dell'intervento edilizio fossero gia' stati assegnati o venduti. In sostanza il "conguaglio" il comune può chiederlo a tutti (anche nel caso dei 14 PdZ), l'unica cosa che cambia, fra chi ha stipulato una convenzione di Affrancazione con il famoso art. 3 e chi tale articolo non lo ha sottoscritto, è l'impossibilità di opporsi anche in caso di "conguagli" non dovuti, dato che l'art. 3 implica la rinuncia al diritto di opporsi.</p><p>La questione vera, che sta alla base della nota fra parentesi sotto il titolo dell'art. 3 dello schema di convenzione di Affrancazione, consiste nella possibilità di calcolare il "conguaglio", al momento della richiesta di Affrancazione (come già avveniva nel caso di richiesta di Trasformazione) grazie alla conoscenza del costo definitivo dell'area (attualmente disponibile sicuramente per i 14 PdZ e forse per alcuni altri PdZ). Potendolo calcolare subito (senza attendere la conclusione di eventuali contenziosi con i proprietari originari dei terreni) c'è la possibilità di metterlo subito in evidenza nel conteggio del corrispettivo provvedendo alla "compensazione contestuale" (il "conguaglio" è, in ogni caso, un onere detraibile dal corrispettivo di Trasformazione e/o Affrancazione) al momento del versamento per la procedura di Affrancazione (o Trasformazione). Quindi si deve versare solo una volta detraendolo, contestualmente, dal corrispettivo di Affrancazione (o Trasformazione) che, a questo punto, si calcola come differenza fra corrispettivo inizialmente calcolato secondo il comma 48 dell'art. 31 della Legge 448/1998 e "conguaglio" determinato sulla base del costo definitivo dell'area.</p><p>Il problema è che, al Comune di Roma, preferiscono lasciare il tutto piuttosto "nebbioso" per conservarsi la possibilità di chiedere il pagamento del "conguaglio" in futuro (anche se lo si conosce già oggi) e, grazie alla clausola "furbetta" dell'art. 3, non ci si potrà neanche opporre!</p><p>Sono riuscito a chiarire la questione?</p><p>Proprio un bel "trucchetto" per risanare le finanze di Roma Capitale a spese dei malcapitati proprietari di questo tipo di alloggi!!!!</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Santi60, post: 560573, member: 67090"] [USER=73118]@MatteoPix[/USER] in realta' non e' vero che "[I]è una zona dove non si paga il conguaglio[/I]", poiché, purtroppo, ci sono delle sentenze che obbligano il pagamento del conguaglio anche nei casi in cui, nella Convenzione originaria, c'era una "clausola di salvaguardia" che avrebbe impedito al comune di chiedere il famigerato "conguaglio" dopo che tutti gli appartamenti dell'intervento edilizio fossero gia' stati assegnati o venduti. In sostanza il "conguaglio" il comune può chiederlo a tutti (anche nel caso dei 14 PdZ), l'unica cosa che cambia, fra chi ha stipulato una convenzione di Affrancazione con il famoso art. 3 e chi tale articolo non lo ha sottoscritto, è l'impossibilità di opporsi anche in caso di "conguagli" non dovuti, dato che l'art. 3 implica la rinuncia al diritto di opporsi. La questione vera, che sta alla base della nota fra parentesi sotto il titolo dell'art. 3 dello schema di convenzione di Affrancazione, consiste nella possibilità di calcolare il "conguaglio", al momento della richiesta di Affrancazione (come già avveniva nel caso di richiesta di Trasformazione) grazie alla conoscenza del costo definitivo dell'area (attualmente disponibile sicuramente per i 14 PdZ e forse per alcuni altri PdZ). Potendolo calcolare subito (senza attendere la conclusione di eventuali contenziosi con i proprietari originari dei terreni) c'è la possibilità di metterlo subito in evidenza nel conteggio del corrispettivo provvedendo alla "compensazione contestuale" (il "conguaglio" è, in ogni caso, un onere detraibile dal corrispettivo di Trasformazione e/o Affrancazione) al momento del versamento per la procedura di Affrancazione (o Trasformazione). Quindi si deve versare solo una volta detraendolo, contestualmente, dal corrispettivo di Affrancazione (o Trasformazione) che, a questo punto, si calcola come differenza fra corrispettivo inizialmente calcolato secondo il comma 48 dell'art. 31 della Legge 448/1998 e "conguaglio" determinato sulla base del costo definitivo dell'area. Il problema è che, al Comune di Roma, preferiscono lasciare il tutto piuttosto "nebbioso" per conservarsi la possibilità di chiedere il pagamento del "conguaglio" in futuro (anche se lo si conosce già oggi) e, grazie alla clausola "furbetta" dell'art. 3, non ci si potrà neanche opporre! Sono riuscito a chiarire la questione? Proprio un bel "trucchetto" per risanare le finanze di Roma Capitale a spese dei malcapitati proprietari di questo tipo di alloggi!!!! [/QUOTE]
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